Con il decreto del Mef semplificazioni in arrivo
Il quadro normativo dell’Ace è destinato ad essere ancora ritoccato con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze previsto dall’articolo 13-bis, comma 11, Dl 244/2016, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° marzo 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 244/2016, al fine di coordinare la normativa contenuta nel Dm 14 marzo 2012 per i soggetti Ias con quella prevista per i soggetti Oic.
Il decreto, che dovrebbe avere effetti già sull’Ace 2016, dovrà governare, si auspica in un’ottica di semplificazione, alcuni aspetti che riguardano:
• la rilevanza o meno ai fini degli incrementi e decrementi Ace delle poste di natura reddituale di cui i nuovi principi contabili Oic prevedono invece la rilevazione direttamente a patrimonio netto (ad esempio, correzione di errori rilevanti, FTA,ecc.);
• la rilevanza o meno delle poste che trovano diretta contropartita a patrimonio netto (ad esempio, contabilizzazione prestiti infruttiferi da parte della società finanziata) pur essendo contabilizzate anche a conto economico;
• una chiara indicazione sulla disponibilità o meno delle riserve, tenuto conto che il concetto di indisponibilità ha un contenuto variegato e non univoco (Assonime, circolare 17/2012, p. 38). Solo le riserve disponibili, infatti, possono rilevare quali incrementi della base Ace.
Con decorrenza dal 2016, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione il comma 550 dell’articolo 1 della legge 232/2016 ha introdotto la riduzione della base Ace (comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011) per un importo corrispondente all’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari (obbligazioni, quote di Oicr ecc.), diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, ovvero dal 2017 alla chiusura del quinto esercizio precedente (Dl 50/2017) che per i soggetti solari è il 31 dicembre 2012.
Nella circolare 8/E del 7 aprile 2017 (risposta 6), l’agenzia delle Entrate ha chiarito che tale fattispecie non è ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione.
In proposito, con riferimento all’analoga previsione applicabile nella determinazione della Dual income tax di cui al Dlgs 466/1997, nella circolare 61/E del 19 giugno 2001 (paragrafo 7.2.), era stato chiarito che per quantificare il citato incremento è necessario esaminare i flussi finanziari impiegati nell’acquisto dei titoli e altri valori mobiliari, a prescindere da eventuali successive svalutazioni; in sintesi è rilevante solo l’esborso finanziario e non il costo iscritto nel bilancio di riferimento. Pertanto, data la consistenza dei titoli in portafoglio risultanti dal bilancio di raffronto, in ciascun esercizio le risorse finanziarie impiegate nell’acquisto di titoli, per l’importo che eccede quelle derivanti da eventuali disinvestimenti, costituiscono un incremento rilevante.