La risposta a interpello 236 del 10 settembre scorso ha affrontato il caso di un’impresa che, a seguito dell’aggiornamento della tabella Ateco, ha sostituito il proprio codice senza modificare l’attività realmente svolta. Le Entrate offrono un approccio che privilegia la continuità effettiva dell’impresa e scongiura interpretazioni eccessivamente formalistiche, capaci di generare effetti distorsivi e ingiustificati sul piano fiscale. Rimangono, tuttavia, dubbi interpretativi su cosa costituisca effettivamente una modifica dell’attività. Il dubbio non è nuovo nel nostro sistema tributario; infatti l’articolo 84 Tuir e il nuovo Cpb condividono una comune definizione di “modifica dell’attività” che comporta, in un caso, l’impossibilità di riportare le perdite e, nell’altro, la cessazione del regime.
La risposta a interpello 236 del 10 settembre scorso ha affrontato il caso di un’impresa che, a seguito dell’aggiornamento della tabella Ateco, ha sostituito il proprio codice senza modificare l’attività realmente svolta. L’agenzia delle Entrate ha escluso che tale riclassificazione comporti la cessazione dal Concordato preventivo biennale (Cpb), ribadendo che l’adesione al regime agevolativo viene meno solo in presenza di un mutamento sostanziale dell’oggetto economico
Il contesto normativo
L’istituto del Cpb, introdotto...
Concordato biennale, come verificare le incompatibilità e calcolare il costo dell’adesione
di Alessandro Mattavelli