Imposte

Consolidato, il quadro GN monitora lo scomputo delle perdite

di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta


Scadenza al 31 ottobre 2018 fissata anche per il modello Cnm 2018, utilizzato dai gruppi di imprese per la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Il punto di raccordo tra il modello Cnm e quello delle società controllanti è rappresentato dal quadro GN o dal quadro GC in presenza di operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, intervenute tra soggetti aderenti al consolidato, interessato da alcune novità che, a cascata, influenzano la determinazione del reddito complessivo di gruppo con il modello Cnm.

Tra queste vi è l’indicazione, nel rigo GN4 colonna 4 dell’ammontare delle perdite ricevute in base al comma 76, articolo 1, della legge 232/2016, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta della cessione, riferibili ad una nuova attività produttiva ex articolo 84, comma 2, del Tuir.

Si segnalano altresì le nuove detrazioni riguardanti le spese per risparmio energetico da indicare nel rigo GN16 con codice:
•«2», per le spese relative a interventi su finestre comprensive di infissi sostenute nell’anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 4) della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
•«4», interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale; per le spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificati dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
•«6», per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (per la spesa sostenuta dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017); per le spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
•«7», per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (per la spesa sostenuta dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017); per le spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
•«9», per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (articolo 14, comma 2, lettera b-bis) del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

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