Contabilità

Contabilità per cassa su misura

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di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

La contabilità semplificata per cassa misura la convenienza delle registrazioni. I contribuenti e i loro consulenti devono scegliere la funzione che trovi il giusto equilibrio fra vantaggi fiscali e oneri amministrativi.

Per i soggetti in contabilità semplificata, il transito da quest’anno al regime di cassa è obbligatorio e automatico. Per i “nostalgici” del criterio di competenza non resta che optare per il regime ordinario, con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiori adempimenti operativi, contabili e fiscali. Mentre, per i semplificati, le tre soluzioni disponibili a livello contabile hanno pro e contro differenti.

Vedi la scheda: Valuta i pro e i contro dei diversi regimi

Registri incassi e pagamenti. La prima soluzione è quella prevista dal nuovo comma 2 dell’articolo 18 del Dpr 600/73 che prevede l’istituzione di due nuovi registri distinti (incassi/pagamenti) in cui annotare cronologicamente ricavi percepiti e spese sostenute con riferimento alla data di incasso/pagamento. In questi registri è necessario anche indicare: l’importo del ricavo/spesa percepito o pagato, le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua (o riceve) il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. Sarebbe auspicabile che, per semplificare, venisse consentito indicare solo il codice fiscale.

Sempre all’interno dei registri andranno annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti rilevanti ai fini dell’imponibile (tipicamente plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, spese per prestazioni di lavoro).

Questa modalità di gestione offre il vantaggio di tassare i ricavi solo al momento dell’effettivo incasso. D’altro canto impone di monitorare costantemente, in modo analitico, ogni singolo incasso/pagamento.

I registri Iva integrati. I registri degli incassi e pagamenti possono essere sostituiti da quelli Iva. Il contribuente deve procedere, all’interno di essi, con separata indicazione, a gestire le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva (ad esempio ammortamenti, spese dipendenti, plusvalenze, eccetera). Inoltre effettua l’annotazione, entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono. In questo modo, secondo l’articolo 18, comma 4, Dpr 600/73 risulta ugualmente certa la determinazione del reddito d’impresa per cassa. Poi, però, al momento dell’effettivo incasso/pagamento i ricavi e i costi dovranno essere registrati separatamente entro i successivi 60 giorni.

Si tratta, dunque, di un “sistema a consuntivo” che permette a posteriori di indicare solo i componenti non incassati/pagati.

Rispetto al metodo precedente è sicuramente più snello e consente comunque la tassazione dei ricavi solo al momento dell’incasso. Di contro potrebbe generare qualche difficoltà, specie in prossimità della fine dell’anno, legata alla necessità di dover ricostruire i mancati incassi e pagamenti.

Registri Iva «senza note». Previo esercizio di un’opzione vincolante per almeno un triennio, è possibile scegliere di tenere i soli registri Iva senza annotare incassi e pagamenti: in questo caso c’è una presunzione legale secondo cui la data di registrazione (ai fini Iva) coincide con quella di incasso o pagamento.

È senz’altro un sistema semplificato in termini di oneri amministrativi poiché prevede, in buona sostanza, che tutte le fatture o documenti che risultano annotati nei registri Iva - ad esempio entro il 31 dicembre 2017 - siano da considerarsi incassati o pagati nel 2017.

Il limite, invece, risiede nell’eventualità di dover anticipare la tassazione di ricavi già fatturati, ma non ancora incassati. Viceversa, vi è maggiore elasticità sul versante costi: si può anticipare la deduzione anche in assenza del relativo pagamento o eventualmente posticiparla al momento dell’effettiva registrazione ai fini Iva.

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