Contabilità

Continuità aziendale sotto controllo: misurazioni costanti e documentate

di Giuseppe Acciaro, Alessandro Danovi e Paolo Rinaldi

L’imprenditore collettivo deve dotarsi di strumenti atti a consentirgli un efficace monitoraggio del rischio di perdita della continuità aziendale: vale a dire degli adeguati assetti organizzativi, enunciati dal legislatore delegato a marzo 2019 con la modifica all’articolo 2086 del Codice civile.

In seguito alla riforma, il fondamentale presupposto della continuità aziendale assume valenza, non solo come criterio informatore delle valutazioni di bilancio degli amministratori in base all’Oic 11, ma anche in ottica di agevolare l’emersione precoce della crisi, poiché l’articolo 13 del Codice della crisi d’impresa richiede proprio che gli indicatori previsti diano conto della prospettiva di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se la durata residua è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. È inoltre richiesto all’organo amministrativo il costante monitoraggio della continuità aziendale e dell’equilibrio economico finanziario, ovvero della sua perdita, e questo appare uno dei futuri metri di valutazione perché gli assetti organizzativi siano reputati adeguati.

Misurare la continuità aziendale è la vera sfida che gli adeguati assetti organizzativi sono chiamati ad affrontare. L’obiettivo è far evolvere le imprese da un’impostazione in cui le valutazioni sono compiute una sola volta l’anno (in particolare a cura del revisore contabile), in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, verso un sistema che prevede un monitoraggio costante.

Ottenere il risultato richiede la predisposizione in azienda di presidi volti alla rilevazione e misurazione di indicatori di continuità aziendale. Si tratta, cioè, di introdurre una sistematica attenzione a variabili molto spesso di natura qualitativa e di per sé difficilmente misurabili. Inoltre, talvolta, gli amministratori sono così vicini alla variabile da misurare da non riuscire ad astrarsi e conseguentemente perdere il quadro di insieme, cosicché le valutazioni sono parzialmente condizionate proprio dall’occhio di chi osserva. È pertanto fondamentale un percorso razionale e documentabile di rilevazioni e misurazioni.

La dottrina ha da tempo affrontato il tema della continuità aziendale, sia come definizione di carattere generale, sia attraverso un percorso logico (sviluppatosi prevalentemente nel mondo della revisione contabile), che ha condotto alla emanazione del principio di revisione Isa 570, utilizzato a partire dal 2015; esso introduce alcune categorie logiche di eventi e circostanze i quali, se verificati, possono far sorgere dubbi sul permanere del presupposto della continuità aziendale. Il principio Isa 570 individua, ad esempio, eventi finanziari, gestionali o normativi, tali – da soli o presi congiuntamente – da essere considerati rilevanti ai fini delle procedure di valutazione del rischio.

Occorre dunque che gli amministratori svolgano una serie di attività strutturate in forma di procedura per valutare il rischio di perdita della continuità aziendale. In particolare, sarà necessario che sia stilato un elenco (la cui dimensione va calibrata in funzione della dimensione e della complessità aziendale) di variabili rilevanti, selezionate tra gli esempi dell’Isa 570 ovvero individuate ad hoc in relazione alle caratteristiche dell’azienda.

Una volta individuate le variabili rilevanti, queste vanno ponderate tra loro, identificando e pesando conseguentemente quelle maggiormente in grado di impattare sulla continuità aziendale, e infine calibrando una o più soglie di allarme in relazione a indicatori unitari ovvero congiuntamente valutati. Sarà a questo punto necessario che gli amministratori, ferma restando la loro generale responsabilità, identifichino anche i soggetti preposti a rilevare nel corso del tempo lo stato delle variabili sopra evidenziate, attribuendo un valore convenzionale (eventualmente in una scala limitata) e conseguentemente valutando il rischio per ciascuna.

L’esito del processo dovrebbe essere una procedura condivisa in azienda, il cui livello di formalizzazione sarà tanto più evidente quanto maggiormente formalizzato il sistema delle regole e dei controlli. La procedura dovrà anche prevedere una adeguata periodicità di rilevazione, quantomeno trimestrale, per consentire anche adeguati controlli (anche esterni), in linea con le previsioni del codice della crisi.

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