Professione

Contributi pieni se si lavora nel See

di Antonello Orlando

Con la sentenza 13674/2018 la Suprema corte ha cassato una decisione della Corte d’appello di Torino che ha ritenuto corretto applicare le retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8 bis del Tuir) come base su cui calcolare i contributi per alcuni lavoratori distaccati in Turchia tra il 2006 e il 2008.

Se per i lavoratori inviati in altri stati comunitari, Svizzera o membri dello Spazio economico europeo l’applicazione della base imponibile effettiva è conseguenza delle regole interne all’Ue, l’articolo 1 del decreto legge 317/1987 consente l’applicazione delle retribuzioni convenzionali solo nel caso di invio in Paesi «con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale», in modo da garantire una tutela previdenziale minima nel rispetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale 369/1985. Le retribuzioni convenzionali, infatti, hanno un tetto oltre cui la contribuzione non è più dovuta, causando in molteplici casi una discrasia fra tenore retributivo e accantonamento contributivo.

Ma nel caso in cui l’Italia e lo Stato extraeuropeo (come nel caso della Turchia ) abbiano firmato un accordo internazionale in tema di legislazione previdenziale applicabile in materia di calcolo dei contributi, il ricorso alle retribuzioni convenzionali non può essere consentito, provocando un’evasione contributiva nei confronti di Inps e un danno pensionistico al dipendente. La Corte d’appello di Torino ha ritenuto prevalereinvece il principio dell’armonizzazione delle basi imponibili (fiscali e contributive).

Tuttavia la legge 342/2000, che ha introdotto nell’articolo 51 del Tuir il comma 8-bis, non può essere considerata valida anche ai fini della quantificazione dei contributi, in quanto derogatoria rispetto ai normali criteri -comuni- di calcolo dell’imponibile fiscale e contributivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©