Imposte

Contributi regionali alla società di trasporto pubblico locale non tassati ai fini Iva

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di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

I contributi regionali erogati alla società di trasporto pubblico locale non sono tassati ai fini Iva. Sul piano delle imposte dirette, sono invece soggetti alla ritenuta del 4 % a titolo di acconto. L’Iva assolta dalla società sui beni e servizi nell’esercizio della sua attività commerciale è detraibile. Con la risposta a interpello n. 490 di ieri , l’agenzia delle Entrate torna a fare il punto della disciplina fiscale dei contributi erogati dalla regione ad una società che svolge le funzioni di «Agenzia Unica per la mobilità ed il Trasporto Pubblico locale».

I quesiti rivolti all’Amministrazione finanziaria sono tre: 1) il regime Iva applicabile alle risorse finanziare trasferite alla società ai sensi della normativa regionale; 2) le modalità di detrazione dell’Iva relativa alle prestazioni di servizi che la società riceve dal soggetto aggiudicatario del servizio di Tpl; 3) l’assoggettabilità o meno alla ritenuta del 4% del trasferimento delle risorse finanziarie in argomento.

Quanto all’Iva, la risposta è favorevole. Le Entrate chiariscono, innanzitutto, che una prestazione di servizi assume rilevanza ai fini Iva solo se è effettuata a titolo oneroso, ovvero si è in presenza di un sinallagma. In altre parole, a fronte di una prestazione di servizi resa deve esserci un corrispettivo. Una risorsa finanziaria assume natura di corrispettivo, e dunque è rilevante ai fini Iva, solo se erogata a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare, permettere. In concreto, è la medesima legge che prevede l’erogazione a qualificare la stessa come corrispettivo o contributo. In mancanza, occorre far riferimento ad alcuni criteri sussidiari quali l’acquisizione dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata, la previsione di una clausola risolutiva espressa (o risarcimento del danno per inadempimento), la presenza di una responsabilità contrattuale. Nel caso specifico, sebbene la legge erogante i contributi non ne definisce esplicitamente la natura, non sussiste alcuna convenzione con gli enti territoriali né alcuna fattispecie riconducibile a un contratto a prestazioni corrispettive. Né esiste un vantaggio diretto in capo alla Pa o una clausola risolutiva espressa o, ancora, un obbligo di risarcimento danni in caso di inadempimento contrattuale. Dalla mancanza di questi elementi non può che dedursi la natura di contributo dell’erogazione finanziaria, con la conseguenza che, sul piano Iva, trattasi di cessioni aventi a oggetto denaro o crediti in denaro ex articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/1972, fuori campo di applicazione dell’imposta.

Quanto alla detraibilità, in relazione alle fatture emesse dalla società aggiudicataria per lo svolgimento del servizio di Tpl (soggette a Iva) e ricevute dalla società istante, le Entrate chiariscono che essa non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. La società ha diritto di detrarre sempre e comunque l’imposta sugli acquisti di beni e servizi se questi sono afferenti all’effettuazione dell’attività imponibile. Infine, tornando alla tassazione dei contributi percepiti, per esplicita previsione normativa (articolo 28, comma 2, del Dpr 600/1973) la regione dovrà operare la ritenuta alla fonte del 4 % a titolo di acconto, non rientrando tra quelli esclusi espressamente dalla legge.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 490/2019

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