Cooperative sociali, rimborsi ai volontari con autocertificazione
La nota 10979 del ministero del Lavoro: applicabile l’articolo 17, comma 4 del Dlgs 117/2017 che disciplina i rimborsi ai volontari nel Terzo settore
Anche le cooperative sociali possono erogare rimborsi ai volontari dietro presentazione di una semplice autocertificazione. È quanto si legge nella nota 10979 del ministero del Lavoro del 22 ottobre 2020, in merito all’applicabilità a tali enti dell’articolo 17, comma 4 del Dlgs 117/2017 che disciplina i rimborsi ai volontari nel Terzo settore.
La questione deriva dalla particolare configurazione che hanno le cooperative sociali nell’ambito della riforma. Queste ultime, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Dlgs 112/2017, assumono di diritto la qualifica di impresa sociale, senza alcun obbligo di adeguare gli statuti e con efficacia immediata dall’entrata in vigore del decreto. È infatti già stata completata la trasmigrazione dei dati delle coop sociali nella sezione del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, la quale vale anche ai fini dell’iscrizione al Runts.
Tuttavia, il regime delle cooperative sociali resta peculiare, in quanto le disposizioni del Dlgs 112/2017 (così come quelle del Dlgs 117/2017) si applicano solo «ove non derogate ed in quanto compatibili» con la disciplina di settore, ossia con la legge n. 381/1991. Tale normativa non è stata abrogata dalla riforma e continua a regolamentare le cooperative sociali in quanto legge speciale.
È proprio in base a questa gerarchia delle fonti che il ministero del Lavoro analizza la questione prospettata in merito ai volontari. L’articolo 17 comma 4 del Dlgs 117/2017 contiene una deroga alla regola generale secondo cui ai volontari che prestino la propria attività per gli enti del Terzo settore le spese sostenute possono essere rimborsate solo a fronte della presentazione della integrale documentazione probatoria. In particolare, per tipologie di spese e attività previamente definite, l’organo competente (di regola quello amministrativo) può deliberare che le spese sostenute dal volontario siano rimborsate a fronte della presentazione di un’autocertificazione sostitutiva, entro i limiti di 10 euro giornalieri e 150 mensili.
Tale disposizione, si legge nella nota, è compatibile con la normativa di settore delle cooperative sociali, le quali potranno legittimamente avvalersene. A differenza della generalità delle imprese sociali – per le quali l’articolo 13 del Dlgs 112/2017 nulla prescrive in tema di rimborso ai volontari – la normativa di settore delle coop sociali ammette la presenza di soci volontari che prestino la propria attività gratuitamente o, se previsto nello statuto, dietro rimborso «delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci» (articolo 2, comma 4, della legge 381/1991). Questa previsione, come detto, costituisce norma speciale e, a ben vedere, non si pone in contrasto con quella della riforma che costituisce una mera facoltà per l’ente, il quale potrebbe anche decidere di non esercitarla non deliberando nulla a riguardo.
Tale posizione risulta condivisa anche dal ministero dello Sviluppo economico, competente in tema di coop sociali: la legge 381/1991 non è ostativa all’applicazione della disciplina sui volontari nel Terzo settore (articoli 17-19 del Dlgs 117/2017), potendosi la stessa interpretare come integrativa della disciplina speciale di cui all’articolo 2.