Registro unico Terzo settore con accesso differenziato
Con la pubblicazione del Dm in «Gazzetta» debutto entro aprile 2021. Nel Runts ingresso diretto con migrazione dai vecchi registri
Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 21 ottobre il decreto del ministero del Lavoro del 15 settembre 2020, che disciplina il funzionamento del Registro unico del Terzo settore (Runts). Per gli enti non profit, si apre così la strada per l’adozione della nuova qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Inizia, infatti, il percorso di sei mesi che porterà all’operatività del Registro, che potrebbe a questo punto entrare in funzione ad aprile 2021. L’iscrizione delle diverse tipologie di enti seguirà poi le tempistiche previste dal decreto.
La procedura standard (per gli enti che non debbano “migrare” dagli attuali registri) varia a seconda che l’ente sia o meno dotato di personalità giuridica, o intenda richiederla al momento dell’iscrizione.
Per gli enti non riconosciuti, la richiesta avverrà a cura del rappresentante legale, allegando la relativa documentazione (articoli 8 e 9 del Dm). In questo caso, l’ente potrà presentare la domanda a partire dall’operatività del Runts e l’Ufficio dovrà dare riscontro entro 60 giorni, accogliendo la domanda o – in caso di documentazione incompleta – invitando l’ente a integrarla entro un termine non superiore a 30 giorni. Dalla presentazione della domanda o dall’integrazione decorrerà il termine di 60 giorni per la risposta dell’Ufficio, che potrà provvedere all’iscrizione o comunicare i motivi ostativi, con assegnazione di un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni (articolo 10-bis della legge 241/1990).
Una procedura semplificata, con tempi dimezzati, è prevista per gli enti che abbiano redatto atto costitutivo e lo statuto secondo modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative e approvati dal ministero del Lavoro. In questo caso, la risposta dell’Ufficio dovrà avvenire entro 30 giorni e si baserà sul controllo formale della documentazione allegata. Per assicurare certezza sui tempi, è previsto un meccanismo di silenzio assenso: allo scadere dei termini, la domanda di iscrizione si intende accolta.
Nel caso degli enti dotati di personalità giuridica, o che intendano acquisirla mediante iscrizione nel Runts, sarà il notaio a svolgere un ruolo proattivo nel relativo procedimento. Ricevuto l’atto, e verificata la sussistenza dei relativi requisiti, il notaio provvederà al deposito entro 20 giorni. L’ufficio Runts procederà al controllo formale della documentazione e potrà, nei 30 giorni, invitare il notaio ad eventuali integrazioni. Se l’Ufficio non provvederà all’iscrizione nei successivi 30 giorni, questa si intenderà comunque accolta.
Discorso diverso per gli enti che verranno trasferiti automaticamente dagli attuali registri di settore, come organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). L’intera procedura partirà dalla data fissata per l’inizio della migrazione, che sarà indicata dal ministero del lavoro e pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», sulla base dello stadio del sistema di realizzazione del sistema telematico (articolo 30 del Dm). Questa data darà il via alla comunicazione dei dati dagli attuali registri condizionando, di conseguenza i tempi dei controlli. In particolare, entro i 90 giorni successivi gli Uffici degli attuali registri dovranno comunicare al Runts i dati delle Odv e Aps iscritte. Gli uffici del Runts avranno a disposizione 180 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti e, in caso di informazioni incomplete, potranno richiedere all’ente di integrare la documentazione. In tal caso, il procedimento verrà sospeso fino alla ricezione dei documenti aggiuntivi e, comunque, non oltre 60 giorni. L’omessa trasmissione di quanto richiesto comporterà la mancata iscrizione. Ove invece emergano elementi ostativi l’ente potrà, nel termine di 10 giorni, presentare controdeduzioni o manifestare l’intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione (della quale dovrà dare prova entro 60 giorni). In questa fase, ove non sussistano le condizioni per l’iscrizione come Odv e Aps, l’Ufficio potrà proporre all’ente una diversa collocazione nel Runts.