Imposte

Costi da monitorare in via analitica

immagine non disponibile

di Stefano Mazzocchi

Lo sfruttamento delle agevolazioni richiede spesso l’adozione di una contabilità che preveda non solo l’analiticità nella determinazione del reddito imponibile ma anche una efficace “mappatura” dei costi/investimenti sostenuti e della loro inerenza rispetto al beneficio.

I soggetti minori che dovessero ambire all’utilizzo di alcuni benefici fiscali – R&S, patent box e Ace – potrebbero avere interesse nel passare alla contabilità ordinaria, dal periodo d’imposta 2017 (per l’Ace, tra l’altro, tale passaggio rappresenta una conditio sine qua non). Inoltre, il passaggio alla contabilità ordinaria permetterebbe una “naturale” mappatura analitica dei costi/investimenti sostenuti, nonché una conseguente correlazione degli stessi con i relativi ricavi (ad esempio per il patent box, l’adempimento è indispensabile).

Tuttavia, rispetto al credito d’imposta per R&S e al patent box, è necessario raccogliere alcune informazioni supplementari per il calcolo del beneficio. In particolare, per gli investimenti in R&S e per il patent box è obbligatorio censire, in modo analitico e puntuale, quanto speso negli anni passati.

Per il credito per R&S, la norma prevede che si debbano rilevare i dati storici di quanto investito nel triennio 2012-2014, per poi effettuare il confronto con gli analoghi investimenti effettuati nel periodo d’imposta per il quale si richiede il beneficio fiscale.

Per il patent box, ai fini del calcolo del nexus ratio è necessario tracciare i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti. Tuttavia, come affermato nella circolare 11/E/2016, la norma prevede – soprattutto per i soggetti minori – che i sistemi di tracking and tracing (ovvero la rilevazione dei legami tra costi, bene immateriale e connessi ricavi) siano necessari a partire dal periodo d’imposta 2018.

Quindi per chi non è dotato di adeguati sistemi analitici di rilevazione (come nel nostro caso per i soggetti minori) possono “essere presi in considerazione anche i costi relativi ai beni immateriali che non rientrano” nell’ambito degli intangibili agevolabili tramite il patent box. Questo consentirà, ancora per quest’anno, di non dover suddividere per ogni singolo bene immateriale i costi di ricerca sostenuti, a condizione che l’impresa «non sia oggettivamente in grado di distinguere i costi relativi ai beni agevolabili dai costi relativi ai beni non agevolabili».

Quest’ultima chance diventa interessante per gli enti non profit che possono accedere – qualora svolgano anche un’attività commerciale – a diverse agevolazioni. Il discorso è alquanto complesso poiché è necessario distinguere fra gli investimenti sostenuti nell’ambito dell’attività istituzionale non profit da quella commerciale. Tuttavia, a fronte di questa complicanza, gli enti non profit potrebbero usufruire anche del credito d’imposta per R&S e del patent box. Ad esempio, il credito per investimenti in ricerca e sviluppo consente di calcolare l’agevolazione anche in ambiti diversi dai tradizionali: ci riferiamo, come recita la circolare 5/E/2016, a ricerche svolte anche in ambito storico o sociologico. È di supporto a questa affermazione l’elenco delle lauree per il personale definito come «altamente qualificato» che possono contribuire allo svolgimento delle attività di ricerche: ad esempio, nell’ambito del settore agrario ci sono diversi corsi di laurea riconosciuti come idonei oltre alle lauree nel settore alimentare. Tra l’altro, nella risposta al quesito n. 4.1.1) della circolare 13/E/2017, l’Agenzia ha ribadito che vanno ricompresi nei corsi di laurea non solo quelli presenti nell’allegato n. 1) al Dl 145/2013 ma anche quelli rientranti nella classificazione Unesco Isced, con un notevole ampliamento delle materie teoricamente eleggibili al credito per R&S. Questo dovrebbe denotare un legame indissolubile fra il corso di laurea e le ricerche che questo personale potrebbe realizzare o a cui potrebbe teoricamente contribuire.

Rispetto alle spese per il personale altamente qualificato adibito a progetti di ricerca, una precisazione è d’obbligo: dal 2017 l’aliquota agevolata del 50% è riconosciuta anche per i costi correlati a dipendenti e collaboratori che non risultano in possesso di tale qualifica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©