La rappresentanza in giudizio svolta da un avvocato per il proprio cliente a titolo gratuito è una prestazione di servizi. Di conseguenza, se la controparte soccombente è tenuta a pagare al legale della parte avversa, in caso di successo, un onorario minimo previsto dalla legge, l’attività del legale in quanto prestazione di un servizio comporta l’applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune sul valore aggiunto.
È la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la...

