Crisi d’impresa, per le Srl obbligate revisore già in pista sul bilancio 2019
Sono in fase di predisposizione gli avvisi di convocazione per l’assemblea di nomina dell’organo di controllo delle Srl che, per due esercizi consecutivi, hanno superato uno dei limiti previsti dal nuovo articolo 2477 del Codice civile e che hanno atteso il maggior termine di nove mesi previsto dal legislatore per provvedere alla nomina. Si ricorda che la società potrà alternativamente affidare l’attività di controllo a un revisore o al collegio sindacale/sindaco unico che dovrà svolgere anche l’incarico di revisione.
Nonostante il presupposto per la nomina si sia verificato già con l’assemblea che ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2018, il terzo comma dell’articolo 379 del Codice della crisi concede, per l’anno di entrata in vigore della norma, il maggior termine di nove mesi per adeguarsi, in luogo dei 30 giorni previsti dal quinto comma dell’articolo 2477 del Codice civile.
In questo più ampio lasso di tempo, le società, hanno avuto modo di conformarsi alle nuove regole introdotte dall’articolo 375 del Codice della crisi che ha modificato l’articolo 2086 del Codice civile, istituendo un assetto adeguato all’impresa anche in funzione di una precoce emersione della crisi e della perdita della continuità aziendale. I più reattivi hanno nominato i controllori entro i 30 giorni dalla constatazione del superamento dei parametri, altri dovranno convocare l’assemblea entro il 16 dicembre per nominare il revisore che avrà quindi meno tempo per effettuare i controlli sull’esercizio in chiusura, su cui, si ricorda, dovrà rilasciare la propria opinione.
Più critica è la situazione per chi a oggi non abbia ancora individuato il soggetto cui affidare la revisione. In questo caso, se previsto dallo statuto, l’organo amministrativo può ricorrere alla seconda convocazione, auspicando di aver identificato il soggetto per tale seconda data. E se ciò non dovesse accadere? Senza tener conto dell’ipotesi di intervento del tribunale come previsto dalla norma, ci si chiede quali siano le conseguenze se la società dovesse essere in grado di nominare il controllore solo in occasione dell’approvazione del bilancio 2019.
Va ricordato che sia il revisore sia il sindaco, prima di accettare l’incarico, effettuano una serie di indagini ed esami documentali e relazionali al fine di determinare il rischio di revisione, che sarà più elevato laddove l’incarico venga conferito a ridosso della chiusura dell’esercizio. È quindi probabile che sia più semplice provvedere alla nomina in sede di assemblea di approvazione del bilancio 2019, in modo tale che il controllore potrà meglio seguire gli accadimenti aziendali e contabili della società.
Di certo è che il bilancio relativo al 2019 non potrà essere pubblicato privo della relazione del revisore poiché l’obbligo di nomina è scattato con l’approvazione del bilancio 2018 in cui è stato verificato il superamento per due esercizi di uno dei limiti. L’unica agevolazione è il diverso termine: i 30 giorni previsti dall’articolo 2477 del Codice civile sono solo in questo caso diventati nove mesi.