Cumulo giuridico per i ritardi degli intermediari
Per le violazioni degli intermediari nella trasmissione delle dichiarazioni si applicano le regole sul cumulo giuridico con l’irrogazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. A confermare questa importante interpretazione è la Cassazione con l’ ordinanza 27059/2017 depositata ieri.
A una società di servizi era contestata la trasmissione, tardiva e omessa, di 5 e 745 dichiarazioni, con l’irrogazione delle sanzioni per tanti file inviati tardi od omessi, senza applicazione del cumulo giuridico ma di quello materiale. La società impugnava l’atto lamentando la mancata applicazione dei criteri regolanti le sanzioni tributarie e del cumulo giuridico. I giudici di merito condividevano la tesi della società e rideterminavano la sanzione
Ricorreva per cassazione l’Agenzia secondo la quale la tardiva e omessa trasmissione delle dichiarazioni configurano una condotta illecita imputabile a un soggetto diverso dal contribuente. Esse pertanto non potendo classificarsi quali violazioni formali o sostanziali, non possono beneficiare del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/97 applicato ai giudici di merito. A nulla rileverebbe l’estensione alle violazioni degli intermediari (legge 296/2006), delle regole sulle sanzioni tributarie in quanto la medesima norma subordina il tutto alla compatibilità dei due regimi che in merito al cumulo sarebbe quindi esclusa.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso delle Entrate precisando che anche per gli intermediari che trasmettono le dichiarazioni è possibile individuare la natura formale e sostanziale della violazione. Secondo i giudici, infatti, per le violazioni commesse dagli intermediari sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale ed altre in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione. In virtù poi del favor rei si applica la norma del 2006 che ha previsto l’applicazione dei principi in materia di sanzioni tributarie anche per queste violazioni senza limitazioni rispeto al cumulo giuridico.
Cassazione, ordinanza 27059/2017