Dal 1° luglio scende al 2,68% il tasso per i versamenti in ritardo delle cartelle
Diventeranno più “leggere” le cartelle dell’agente della Riscossione pagate tardivamente. È in arrivo una nuova riduzione degli interessi di mora per chi paga in ritardo le cartelle di pagamento. La misura del 3,01% fissata lo scorso anno sarà infatti ridotta al 2,68% con effetto dal 1° luglio 2019. La misura è stata fissata da un provvedimento del 23 maggio 2019 del direttore dell’agenzia delle Entrate.
La misura degli interessi di mora è determinata annualmente, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dopo l’altalena degli anni precedenti, con gli interessi di mora un anno ridotti, un altro aumentati, è dal 1° ottobre 2013, con la misura fissata al 5,2233%, che gli interessi sono stati sempre ridotti, passando al 5,14% dal 1° maggio 2014, al 2,68% con effetto dal 1° luglio 2019.
Il nuovo tasso è dovuto da chi paga in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento. Il provvedimento è previsto dall’articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Va rilevato però che, in materia di interessi, non è stata mai fissata una misura unica. Si è in attesa di un allineamento per evitare che gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso: in questo secondo caso, l’interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l’interesse che deve pagare è il doppio. A questo si aggiunge poi la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco. La disparità doveva essere eliminata da un decreto da approvare a gennaio 2016. Per il momento è rimasto una promessa.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 148038/2019