Dal 2020 dividendi alle holding svizzere senza le ritenute
La risposta a interpello 135 ammette l’applicazione della direttiva «madre-figlia» con la fine del regime privilegiato cantonale
dividendi corrisposti a holding svizzere possono beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto dall’articolo 9 dell’accordo fra Svizzera e Ue sullo scambio automatico di informazioni finanziarie nella versione modificata dal protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera firmato il 27 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Lo conferma la risposta a interpello 135/2021 che riprende la risposta 57 del 2019.
Il testo dell’articolo 9 dell’accordo, come sostituito dal protocollo di modifica del 2015, corrisponde esattamente all’articolo 15 della versione originaria. Esso prevede che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché congiuntamente:
• la società madre detenga direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni;
• una delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza ai fini fiscali in Svizzera;
• nessuna delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo;
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L’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 93/E del 2007 aveva negato l’applicabilità del esenzione ai dividendi corrisposti alle holding svizzere in quanto beneficiavano di un regime speciale di esonero dalle imposte cantonali e municipali (articolo 28 della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni), giudicato dalla Commissione Ue incompatibile con la disposizione in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dell’accordo Cee- Svizzera del 22 luglio 1972.
Poiché l’articolo 28 è stato abrogato dal 1° gennaio del 2020, non vi sono più ostacoli, come confermato dalla risposta 135, all’esenzione. Quest’ultima spetta per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2020, prescindendo dall’anno di formazione del reddito distribuito (si veda anche risposta 57 del 2019).
L’Agenzia precisa che resta ferma l’applicabilità della clausola antielusiva generale in base all’articolo 10-bis della legge 212/2000. A tal proposito, l’articolo 9 dell’accordo fra Svizzera e Ue fa salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi. La clausola ha natura analoga a quella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/98/Ue «madri e figlie» (che in Italia si intende recepita dall’articolo 10-bis), secondo cui gli Stati membri non applicano i benefici della direttiva a costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto le finalità della direttiva, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. È quindi possibile che le autorità fiscali italiane adottino – caso per caso – i criteri interpretativi fatti propri dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con riferimento all’applicazione della direttiva (in particolare la sentenza 26 febbraio 2019 nelle cause riunite C-116/16 e C-117/16) anche se va segnalata l’equilibrata giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 14756 del 2020).