Imposte

Dal 2020 dividendi alle holding svizzere senza le ritenute

La risposta a interpello 135 ammette l’applicazione della direttiva «madre-figlia» con la fine del regime privilegiato cantonale

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di Marco Piazza

dividendi corrisposti a holding svizzere possono beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto dall’articolo 9 dell’accordo fra Svizzera e Ue sullo scambio automatico di informazioni finanziarie nella versione modificata dal protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera firmato il 27 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Lo conferma la risposta a interpello 135/2021 che riprende la risposta 57 del 2019.

Il testo dell’articolo 9 dell’accordo, come sostituito dal protocollo di modifica del 2015, corrisponde esattamente all’articolo 15 della versione originaria. Esso prevede che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché congiuntamente:

• la società madre detenga direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni;

• una delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza ai fini fiscali in Svizzera;

• nessuna delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo;

entrambe le società siano assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

L’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 93/E del 2007 aveva negato l’applicabilità del esenzione ai dividendi corrisposti alle holding svizzere in quanto beneficiavano di un regime speciale di esonero dalle imposte cantonali e municipali (articolo 28 della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni), giudicato dalla Commissione Ue incompatibile con la disposizione in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dell’accordo Cee- Svizzera del 22 luglio 1972.

Poiché l’articolo 28 è stato abrogato dal 1° gennaio del 2020, non vi sono più ostacoli, come confermato dalla risposta 135, all’esenzione. Quest’ultima spetta per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2020, prescindendo dall’anno di formazione del reddito distribuito (si veda anche risposta 57 del 2019).

L’Agenzia precisa che resta ferma l’applicabilità della clausola antielusiva generale in base all’articolo 10-bis della legge 212/2000. A tal proposito, l’articolo 9 dell’accordo fra Svizzera e Ue fa salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi. La clausola ha natura analoga a quella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/98/Ue «madri e figlie» (che in Italia si intende recepita dall’articolo 10-bis), secondo cui gli Stati membri non applicano i benefici della direttiva a costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto le finalità della direttiva, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. È quindi possibile che le autorità fiscali italiane adottino – caso per caso – i criteri interpretativi fatti propri dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con riferimento all’applicazione della direttiva (in particolare la sentenza 26 febbraio 2019 nelle cause riunite C-116/16 e C-117/16) anche se va segnalata l’equilibrata giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 14756 del 2020).

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