Dazi, prescrizione dalla data in cui la pronuncia penale diventa irrevocabile
Il termine di prescrizione dell’obbligazione doganale, in presenza di un «atto perseguibile penalmente», inizia a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale divengono irrevocabili, non operando il termine triennale di prescrizione ordinaria previsto dall’articolo 221 del Codice doganale comunitario (Cdc) per la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi dovuti. Lo ha chiarito la Ctr Liguria con la sentenza 840/6/2018 ( clicca qui per consultarla ).
A seguito di accertamenti effettuati dall’organo investigativo comunitario (Olaf) è emerso che gli accessori per tubi acquistati da una Srl ligure erano di provenienza cinese e non taiwanese. Tale attività di indagine è stata posta a fondamento dell’avviso di rettifica e accertamento con il quale l’agenzia delle Dogane ha recuperato circa 163.426 euro per il mancato versamento del dazio antidumping da parte della società importatrice. Quest’ultima ha proposto ricorso, eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione di accertamento e la Ctp ha accolto il ricorso.
Di diverso avviso la Ctr che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’ufficio seguendo un’interpretazione letterale dell’articolo 221 del Cdc. La norma, infatti, fissa una regola generale di prescrizione ordinaria in base alla quale la comunicazione dell’importo dei dazi dovuti non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine triennale, che decorre dalla data in cui sorge l’obbligazione doganale (comma 3). Ma prevede anche che tale termine è prorogato quando l’obbligazione doganale è sorta a seguito di un «atto che era al momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente» (comma 4). Ciò nonostante non sia avviata formalmente l’azione penale, in quanto, in ambito comunitario, la qualificazione di un fatto come reato da parte delle autorità doganali viene effettuata ai soli fini amministrativi.
Poiché la fattispecie esaminata può essere sussunta nell’articolo 221, comma 4, e, in tali ipotesi, per disposizioni di legge (articolo 84 del Dpr 43/73 e articolo 221 del Codice doganale comunitario) e giurisprudenza consolidata, il termine triennale di prescrizione dell’obbligazione doganale inizia a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza penale sono divenuti irrevocabili, la Ctr ha ritenuto che la pretesa tributaria non era ancora prescritta alla data di emissione dell’atto impugnato.