Imposte

Detrazione del 50% estesa agli immobili in zona sismica 3

di Rosemarie Serrato

La legge 232/2016 ha significativamente rimodellato il cosiddetto “sisma bonus”, introducendo, da un lato, un’articolata tipologia di detrazioni basate sulla classificazione sismica degli edifici e, dall’altro, estendendo il periodo per l’accesso alle detrazioni fino al 2021. È stato modificato l’articolo 16 del Dl 63/2013 (proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili), prevedendo - quanto meno per la detrazione al 50% - la possibilità di accedere agli incentivi anche per gli immobili ricadenti in zona sismica 3 (sismicità medio-bassa, dove possono verificarsi forti terremoti ma rari, che comprende circa 1.560 comuni).

In precedenza tale possibilità riguardava (l’individuazione delle zone sismiche si basa sull’Opcm 3724/2003) solo gli immobili in zona sismica 1 (sismicità alta, che comprende circa 708 comuni) e zona sismica 2 (sismicità medio-alta, che coinvolge circa 2.345 comuni). Non è chiarissimo se anche le detrazioni più elevate e legate, come vedremo, al miglioramento della classe sismica dell’edificio, riguardino gli immobili in zona sismica 3.

Ulteriore novità di rilievo è che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo anziché, com’era in precedenza, in dieci. La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’istituto della classificazione sismica degli edifici: una sorta di certificato di prestazione sismica, non obbligatorio (almeno per ora) per tutti gli edifici ma necessario per chi voglia accedere alle detrazioni. La concreta definizione del sistema di classificazione è demandato a un decreto delle Infrastrutture - emanato il 28 febbraio 2017 - che ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché la definizione delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati.

Le detrazioni si articolano in tre categorie, quella ordinaria, che riguarda interventi che non prevedono miglioramento della classe sismica dell’edificio (pari al 50%) a quella intermedia (detrazioni dal 70% all’80%), in caso di miglioramento della classe sismica di costruzioni residenziali o produttive , a quella più elevata (con detrazioni dal 75% all’85%) per le ipotesi di interventi di miglioramento della classe sismica ad opera dei condomini.

In particolare, al di là della detrazione ordinaria al 50%, per gli edifici abitativi e produttivi: 

■la detrazione al 70% riguarda interventi per una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

■la detrazione all’80% riguarda gli interventi per riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici ad opera dei condomini - e nel limite di un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, la detrazione al 75% riguarda gli interventi per una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; la detrazione all’85% riguarda gli interventi per una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori.

È prevista la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Tuttavia, non è chiaro se la disposizione si applichi solo agli interventi riguardanti parti comuni degli edifici o anche interventi sugli edifici abitativi e produttivi.

Tra le spese detraibili per realizzare interventi di miglioramento sismico degli edifici rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica.

Gli interventi che danno diritto alle detrazioni sono quelli di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e cioè: interventi di manutenzione straordinaria; interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia.

Infine, è importante sottolineare che le detrazioni di cui si tratta non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

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