Imposte

Detrazione Iva a prova di «reverse»

di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Le regole per la detrazione Iva illustrate dalla circolare 1/E del 2018, vanno coordinate con quelle dell’inversione contabile.

Prendiamo il caso di un acquisto intracomunitario relativo a beni spediti a dicembre 2017. Il momento d’effettuazione coincide con l’inizio del trasporto/spedizione dallo Stato Ue di partenza (articolo 39, Dl 331/1993). Tuttavia, ai fini dell’esigibilità, la disciplina interna prevede l’integrazione della fattura estera e la sua annotazione nel registro delle vendite, evidenziando il debito Iva, e nel registro degli acquisti ai fini della detrazione (articoli 46 e 47, Dl 331/93). Fondamentale, pertanto, è la disponibilità della fattura, tanto che il sistema prevede un correttivo quando il documento non è ricevuto entro la fine del secondo mese successivo a quello d’effettuazione dell’acquisto intracomunitario.

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Tornando all’esempio, se la fattura è stata ricevuta a gennaio, l’acquirente nazionale provvede alla sua integrazione con applicazione dell’imposta e alla successiva annotazione del documento nel registro Iva vendite entro il 15 febbraio con riferimento a gennaio (mese di ricezione della fattura). L’imposta è esigibile in gennaio (liquidazione del 16 febbraio) che è il mese in cui si entra in possesso della fattura e che rappresenta anche il periodo nel quale è possibile detrarre il tributo, essendosi verificati entrambi i requisiti per l’esercizio del diritto (esigibilità e disponibilità del documento), in linea con le istruzioni delle Entrate.

Se invece la fattura non è ricevuta entro febbraio, opera la disposizione correttiva dell’articolo 46, comma 5, Dl 331/93, in base alla quale occorre emettere autofattura da regolarizzazione entro il 15 del mese successivo (terzo mese rispetto a quello d’effettuazione dell’acquisto), annotandola entro lo stesso termine (15 marzo) nel registro delle vendite, ancorché con riferimento al mese precedente (febbraio). Anche in tal caso, il mese in cui l’Iva diviene esigibile (febbraio) deve coincidere con quello in cui è possibile esercitare la detrazione. La diversa soluzione (astrattamente ipotizzabile con una lettura “meccanica” della norma) di rinviare la detrazione al mese in cui è materialmente emessa e disponibile l’autofattura da regolarizzazione (restando tuttavia l’Iva esigibile nel mese precedente), significherebbe infatti incrinare il principio di sostanziale neutralità del regime del reverse charge.

La procedura e le tempistiche illustrate valgono anche in caso di cessioni interne al territorio dello Stato e di prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter, Dpr 633/72) eseguite da un operatore Ue, considerando anche le relative norme per la regolarizzazione.

L’unica differenza riguarda la data iniziale per il computo dei termini. Per le cessioni di beni, il termine per la ricezione della fattura decorre dalla consegna/spedizione. Trattandosi di servizi generici, opera l’articolo 6, comma 6, Dpr 633/72, rilevando l’ultimazione della prestazione (con la semplificazione per cui, in linea generale, il servizio può considerarsi ultimato se è ricevuta fattura; circolari 35/E/2012 e 16/E/2013) o il pagamento parziale/totale se anteriore all’ultimazione.

Se il servizio riguarda una prestazione diversa da quelle “generiche” (un servizio relativo a beni immobili ex articolo 7-quater, per esempio), il momento d’effettuazione coincide con il pagamento o con la ricezione della fattura, se precedente. La procedura, in ogni caso, è quella dell’integrazione della fattura (articolo 46, Dl 331/93) e della sua doppia annotazione nei termini e con le modalità sopra indicate (articolo 47).

Quando il fornitore è extraUe, l’emissione del documento (autofattura) fa carico al soggetto nazionale. Si pensi ancora a una prestazione generica di cui all’articolo 7-ter, Dpr 633/72, per la quale, in base all’articolo 21, comma 4, lettera d), va emessa autofattura entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione del servizio (da individuare in base alle regole sopra indicate). Ai sensi dell’articolo 23, l’autofattura va poi registrata nel registro delle vendite entro il termine di emissione e con riferimento al mese d’effettuazione della prestazione, partecipando così alla liquidazione di tale mese. Anche in questo caso, per evitare distorsioni nell’applicazione del meccanismo del reverse charge, la detrazione deve poter essere esercitata nello stesso periodo, anche se l’autofattura è emessa (e, quindi, “ricevuta”) nel mese successivo.

Gli stessi principi, con gli adattamenti del caso, dovrebbero valere per il reverse charge “interno”.

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