Controlli e liti

Dichiarazione fraudolenta, reato con requisiti più stretti

di Antonio Iorio

Non può essere perseguito per dichiarazione fraudolenta Iva mediante altri artifici il contribuente che riporta nella dichiarazione un’operazione impropriamente qualificata come non imponibile. Essendoci, infatti, coincidenza tra documenti ricevuti e dichiarazione presentata, manca l’intento di ostacolare l’accertamento. Così la Corte di cassazione, sezione IV penale, con la sentenza 21895 depositata ieri.

La vicenda traeva origine da una contestazione di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per aver indicato elementi passivi fittizi relativi a costi non inerenti per importi superiori alla soglia di punibilità (fatture emesse da una società di leasing per l’acquisto di un’imbarcazione). Secondo il Riesame, intervenuto sull’istanza di annullamento del sequestro preventivo, ancorché l’imposta non poteva ritenersi “detratta” proprio perché non addebitata, era pur sempre «un’imposta fraudolentemente risparmiata», trattandosi di beni non inerenti e quindi esclusi dall’esenzione. Gli indagati impugnavano la decisione dinanzi alla Corte di cassazione, la quale annullava il provvedimento affermando che il reato di cui all’articolo 3 del Dlgs 74/2000 si commette con la presentazione della dichiarazione ed eventuali condotte preparatorie non hanno rilevanza poiché non è configurabile il delitto tentato. Il Tribunale, cui la Suprema Corte aveva rinviato, ha confermato l’annullamento.

Il procuratore proponeva nuovo ricorso alla Cassazione. I giudici di legittimità, confermando l’annullamento, hanno precisato che avverso i provvedimenti pronunciati in sede di rinvio, è ammissibile il ricorso in Cassazione soltanto ove il giudice non si sia uniformato alle questioni di diritto contenute nella decisione della Corte.

Il Tribunale del riesame aveva fondato la propria decisione nel presupposto che per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è necessario non solo che il contribuente superi le previste soglie di punibilità, ma anche che sussista il dolo specifico del fine di evadere le imposte e che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili. Il soggetto, inoltre, deve anche essersi avvalso di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento. Nella specie, pur se le fatture contestate, secondo l’Amministrazione, dovevano essere imponibili Iva, erano state riportate nella dichiarazione presentata. Ne conseguiva pertanto che se tali documenti potevano anche rappresentare l’elemento passivo fittizio, mancavano in ogni caso i mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione.

Cassazione, IV sezione penale, sentenza 21895 del 5 maggio 2017

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