Dogane, autocertificazione del produttore per l’origine di prodotti in libero scambio
Le linee guida dell’agenzia delle Dogane sull’origine non preferenziale (si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ), che peraltro dovrebbero anticipare un prossimo documento in materia della Commissione, rilanciano il tema della marcatura e della certificazione dei prodotti, in particolare per l’esportazione.
La questione dell’origine delle merci, infatti, si presenta sempre particolarmente complessa, con riflessi sanzionatori, soprattutto di tipo penale, che impongono una necessaria attenzione al tema e una accorta gestione dei flussi informativi interni alle imprese.
Il tema è duplice e coinvolge due macrosettori analoghi ma non sovrapponibili: l’origine non preferenziale (Onp) e l’origine preferenziale (Op). Concetti distinti nel quadro normativo, nella documentazione e nei certificati, nelle sanzioni e nelle competenze delle autorità di controllo.
Origine non preferenziale
La prima, l’Onp, investe la totalità dei prodotti e si presenta, sostanzialmente, come una necessità commerciale e un obbligo sempre presente nella vita dell’azienda. Ogni prodotto, in fase doganale o in fase di commercializzazione, reca infatti una indicazione di origine che, sostanzialmente, soprattutto per il quadro normativo nazionale, si identifica con il concetto di «Made in».
Per attestare un prodotto, dunque, questo deve rispondere alle regole doganali vigenti in materia di origine non preferenziale. La certificazione è di competenza della Camera di commercio che, peraltro, può procedere sulla base di riferimenti Ue o, se occorre alle imprese, anche applicando la disciplina del Paese di destino, prassi quest’ultima garantita per norma dal Cdu e, anche se di difficile attuazione, è una garanzia per gli esportatori.
In materia di Onp, tuttavia, negli anni non sono mancate incognite applicative, specie se si considera il quadro normativo, comunque carente e spesso generico. In questo contesto si sono inserite le Linee Guida pubblicate dalla Dogane ( clicca qui per consultarle ) che, anche se riepilogative, passano in rassegna i temi di maggiore interesse ed illustrano i criteri applicativi della disciplina di settore. La norma Ue reca infatti delle regole, una primaria e una residuale, solo per alcuni prodotti, per i quali, dunque, esiste un riferimento di rango primario (il regolamento 2446/15). Per gli altri prodotti, le Dogane invitano ora a ricorrere alla posizione adottata dall’Ue in ambito Wto: per la prima volta in forma espressa dopo la circolare 20/2005, si accoglie il principio di applicazione di regole di soft law, così da legittimare una copertura normativa per gli operatori interessati dalla disciplina vigente in materia di Onp, in attesa, come anticipato, peraltro delle regole operative che verranno prossimamente emanate dalla Commissione Ue.
Vero è, tuttavia, che sarebbero utili ulteriori approfondimenti di prassi su temi di interesse che spesso si presentano di variabile interpretazione e, perciò, un rischio per le imprese. È il caso, ad esempio, della considerazione della clausola antielusiva prevista dal Codice, della definizione di impresa attrezzata (per dimensioni, per output, per sofisticazione del servizio) o di operazione economicamente giustificata nei casi di assemblaggio o composizione.
Origine preferenziale
La seconda tipologia di origine, si è detto, è quella preferenziale, se possibile ancor più interessante se si considera lo stato dei temi di attualità di politica internazionale oggi in discussione. Con l’Op, le imprese che muovono le merci nel quadro di un accordo di libero scambio tra Ue e uno o più Paesi possono infatti beneficiare, in importazione, di riduzioni o esenzioni daziarie e, in export, presentare i propri prodotti come particolarmente competitivi, visto che essi non sconteranno dazi per il cliente a destino.
È un tema che le imprese devono considerare e sfruttare. Sono un esempio, proprio dei giorni scorsi, le discussioni intervenute sugli accordi di libero scambio sottoscritto dalla Ue con il Canada e con il Giappone. Per quest’ultimo, in particolare, si rileva come siano stati siglati lo scorso 17 luglio i patti tra i due Paesi per la liberalizzazione di scambi per oltre 130 miliardi di euro, con riduzioni daziarie pari a circa un miliardo a partire dal primo trimestre del 2019. Questo sistema, ancor di più dell’altro, si fonda su una serie di documenti o autocertificazioni che impegnano la responsabilità dell’impresa in maniera totale, coinvolgendo gli acquisti, la logistica, la produzione e l’amministrazione, oltre che il commerciale, che è stimolato alla proposizione di prodotti preferenziali.
Anche qui, il rischio sanzionatorio è di tipo penale, ma il potenziale beneficio è notevole ed immediato. Per raggiungere l’obiettivo, le imprese devono rispondere alle regole di origine preferenziale stabilite nell’Accordo, esaminando e gestendo i flussi produttivi o informativi per sfruttare al meglio le potenzialità commerciali collegate.
Agenzia delle Dogane, nota 70339/2018