E-FATTURA/1 - La data di emissione detta i tempi dell’«immediata»
La tempistica di emissione e di gestione della liquidazione dell’Iva è direttamente collegata al momento di effettuazione dell’operazione, ma la trasmissione al sistema di interscambio può avvenire, per specifici motivi di processo, anche con qualche giorno di ritardo e non dà luogo a sanzioni. Questo è il principio espressamente previsto dalla circolare 13/E/2018 dell’agenzia delle Entrate che ha consolidato i principi già esposti in materia dalla circolare 180/E/98 con cui l’Agenzia aveva stigmatizzato che l’eventuale invio in ritardo della fattura, nel rispetto della corretta liquidazione dell’imposta con il momento di effettuazione dell’operazione, costituiva violazione di natura formale.
Il principio nell’attuale e futuro contesto della fatturazione elettronica trova sicuramente una maggiore forza, a prescindere dal fatto che l’Agenzia si sia premurata di indicare che tale non punibilità è collegata a una imprecisata prima applicazione delle disposizioni. Andando per ordine, la circolare con una specifica risposta affronta in successione due temi: da una parte, l’emissione in caso di fattura differita e, dall’altra, l’emissione di fattura immediata.
Ancor prima di affrontare le due situazioni, il documento di prassi dell’Agenzia sottolinea che l’avvento della fattura elettronica non ha in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti di certificazione dei corrispettivi che restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione. Vale a dire, ad esempio, per una cessione di beni il momento di consegna o spedizione del bene stesso.
Ovviamente, in caso di fattura differita, l’articolo 21 comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972 ammette la possibilità, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi (in presenza di determinate condizioni) di emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oggetto della transazione. In questo caso l’esigibilità dell’imposta segue comunque il momento di effettuazione dell’operazione e quindi l’Iva va liquidata con riferimento al mese o al trimestre di effettuazione dell’operazione stessa.
Nel caso invece di fatturazione immediata, l’emissione della fattura deve avvenire entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Per emissione s’intende, in caso di fatturazione elettronica, la trasmissione della fattura al cliente. Non è improbabile, sottolinea la circolare, che il processo legislativamente disegnato per la gestione di una fattura elettronica determini che il predetto termine non venga sempre rispettato. Proprio in ragione di tale situazione il provvedimento dell’Agenzia n. 89757 del 30 aprile 2018 ha specificato che la data di emissione della fattura è la data riportata nel campo «data» della sezione «dati generali» del file. In altre parole, la data di emissione è la data fattura. Pertanto l’invio della fattura, anche per i problemi che sorgono in relazione ai controlli che vengono effettuati dallo Sdi, può giungere al cliente anche con uno specifico ritardo.
L’Agenzia aggiunge che il processo di adeguamento tecnologico può portare un ritardo anche nell’invio del documento allo Sdi. Questo ritardo, che deve essere minimo, deve comunque non pregiudicare, rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, la corretta liquidazione dell’imposta. Questa condizione comporta la non punibilità dell’emittente in quanto il ritardo non incide sulla determinazione e sul versamento dell’imposta e non arreca pregiudizio all’azione di controllo del fisco (articolo 6, comma 5 bis, del Dlgs 472/97).
Proprio sulla base di queste motivazioni ci sembra pleonastico il riferimento dell’Agenzia al fatto che la punibilità si applicherebbe solo in fase di prima applicazione, perché è chiaro che la violazione ha natura solo formale (in conformità a quanto evidenziato dalla circolare 180/E/1998) e che il ricorso, anche se in ritardo, all’invio della fattura elettronica allo Sdi non può di per sé mai arrecare un danno all’attività di controllo del fisco. Quindi, in tali situazioni si ritiene che il ritardo sia sempre da annoverarsi tra gli errori meramente formali e, in quanto tali, non sanzionabili.
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