È indebito il credito R&S per cui sono esauriti i fondi
Qualora il contribuente abbia utilizzato in compensazione il credito per ricerca e sviluppo, nonostante l’esplicito diniego di utilizzo per mancanza di risorse disponibili, l’ufficio non può contestare l’inesistenza del credito ma solo il suo indebito utilizzo. Ne consegue che, in tal caso, per la notifica dell’atto di recupero non può mai operare il raddoppio dei termini. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp Milano 4467/1/2018 (presidente Pilello, relatore Chiametti).
La pronuncia è quanto mai attuale laddove talvolta accade che l’ufficio tenti di recuperare crediti indebitamente compensati attraverso “intempestivi” atti di recupero crediti di imposta, beneficiando del raddoppio dei termini previsto però, come chiarito dai giudici milanesi, solo nel caso di inesistenza del credito.
La vicenda riguarda la notifica a novembre 2017 di un avviso di recupero per utilizzo in compensazione (negli anni 2008 e 2009) di un credito Ires per costi di ricerca e sviluppo, nonostante la notifica da parte del Centro operativo di Pescara di un diniego per insufficienza di risorse disponibili. Impugnato l’avviso, la società ricorrente eccepiva l’esistenza del credito e, conseguentemente, ne contestava l’illegittimità per notifica tardiva.
Nell’accogliere il ricorso e annullare il recupero, i giudici milanesi hanno ricordato come la legge 311/2004 (Finanziaria 2005) ha introdotto nel sistema tributario gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta indebitamente fruiti, atti con sostanziale natura accertativa. Unica eccezione ai termini ordinari di accertamento è rappresentata dal recupero del credito d’imposta inesistente. In questi casi vige una speciale procedura delineata dall’articolo 27 del Dl 185/2008, molto più gravosa sia sul versante accertativo che esattivo e in particolare:
● l’atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito, anziché entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (quinto anno a decorrere dal 2016) a quello di presentazione della dichiarazione;
● le somme devono essere versate entro il termine indicato dall’ufficio nell’atto di recupero, comunque non inferiore a 60 giorni;
●in caso di omesso versamento non trova applicazione l’ordinaria normativa in tema di riscossione frazionata, siccome le somme vengono iscritte nei ruoli straordinari (articolo 15-bis del Dpr 602/73);
● l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della misura dei crediti.
Secondo la Ctp di Milano, è evidente che nel caso di specie non si tratta di un credito inesistente (non è stato disconosciuto per carenza di requisiti soggettivi e oggettivi). Pertanto, l’indebito utilizzo in compensazione del credito per indisponibilità di fondi deve essere necessariamente contestato entro gli ordinari termini di accertamento previsti (articolo 43, Dpr 600/73).
Con l’articolo 27 del Dl 185/2008, infatti, il legislatore non ha inteso modificare le modalità di accertamento “ordinarie” che restano valide se l’accertamento fa emergere una presunta indebita compensazione a fronte di un credito ritenuto comunque esistente.