Ecobonus, controlli legati all’anno di spesa
Nel caso di detrazione di spese per risparmio energetico, l’ufficio deve controllare il presupposto dell’agevolazione entro il termine di decadenza dell’accertamento relativo all’anno in cui tale presupposto si è realizzato. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr Campania 6348/2/2018 (presidente Notari, relatore Pagano).
Una società, esercente il commercio di prodotti farmaceutici, riceveva una cartella con la quale l’ufficio recuperava a tassazione la rata detratta nel 2009 di spese di risparmio energetico sostenute nel 2007. L’ufficio contestava il recupero, affermando la natura di immobili merce dei fabbricati oggetto di intervento. Tale circostanza si rilevava sia dalla visura camerale (dalla quale risultava che la società poteva effettuare anche compravendita di fabbricati) sia da un’intensa attività di questo tipo svolta nel 2009.
La società impugnava la cartella ed eccepiva in via preliminare il decorso del termine di decadenza per accertare le spese sostenute. Secondo il contribuente, il termine decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione nella quale si è sostenuta la spesa e non dai successivi anni in cui si gode della detrazione in quote annuali. La Ctp rigettava il ricorso, confermando la tempestività e la legittimità del recupero. La società appellava la sentenza (errata applicazione dell’articolo 43 del Dpr 600) per decorso del termine di decadenza e per l’errata valutazione della tipologia dei beni agevolati.
La Ctr in via preliminare osserva che la cartella relativa al 2009 è stata notificata nei termini. Tuttavia, la Ctr afferma che l’ufficio è decaduto dall’azione accertatrice, poiché la verifica dei presupposti dell’agevolazione deve essere effettuata con il controllo della dichiarazione relativa all’anno in cui è esposta la prima quota di detrazione. Cioè l’anno 2007 che non è più accertabile nel 2014. In caso contrario, osserva la Ctr, si estenderebbe in maniera ingiustificata e irragionevole il termine di decadenza, comportando una disparità di trattamento tra i contribuenti, in relazione agli anni di rateazione che potrebbero estendersi anche fino a dieci. Erronea è la sentenza impugnata anche per quanto riguarda la qualifica di immobili merce. L’appellante ha come attività principale il commercio di prodotti farmaceutici; a nulla rileva che l'oggetto sociale riporta anche altre attività, per le quali è obbligatoria la denuncia di inizio attività, mai effettuata dal contribuente. Pertanto, la Ctr ha accolto l’appello e annullato la cartella.







