Enti religiosi iscritti al Runts, niente mini-Ires per le attività di interesse generale
È possibile continuare a fruire del beneficio solo per le attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del Codice del Terzo settore
Con l’entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali, gli enti del Terzo settore non potranno più fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dpr 601/1973 (cosiddetta mini-Ires, peraltro destinata a non essere riproposta dal Ddl di Bilancio per il 2026). Più nel dettaglio, con l’articolo 89, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il legislatore è intervenuto inserendo al comma 2 del citato articolo 6 due ulteriori periodi:
- il primo periodo introduce un’esclusione generale dall’ambito applicativo soggettivo della mini-Ires per tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
- il secondo periodo, invece, reca una disciplina specifica per gli enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti al Runts attraverso i rami, i quali possono continuare a fruire del beneficio, ma limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del Codice del Terzo settore (relativo alle attività di interesse generale).
La ratio sottesa all’intervento...





