Enti del terzo settore, nome in stand by
La denominazione degli enti del Terzo settore (Ets) è l’oggetto delle prime due massime di comportamento professionale elaborate da una commissione di recente istituita presso il Consiglio notarile di Milano, in conseguenza della riforma del no profit contenuta nel decreto legislativo 117/2017 (il Cdts, codice del Terzo settore).
La riforma attualmente attraversa un periodo transitorio in quanto si è in attesa, per l’entrata a regime di questo nuovo sistema di regole, che venga istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore (Run). Infatti, condizione necessaria per essere un Ets e per agire come tale è che questi enti siano «iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore» (articolo 4, comma 1, Cdts).
La massima n. 1 del Consiglio notarile di Milano concerne la denominazione degli Ets, la quale, secondo l’articolo 12 Dlgs 117/2017, deve contenere l’indicazione di «ente del Terzo settore» o l’acronimo «Ets»: nella massima si afferma dunque che, prima dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e sul presupposto dell’iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di ente del Terzo settore possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria denominazione l’indicazione «ente del Terzo settore» ovvero l’acronimo «Ets», fermo restando che l’utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
In sostanza, in attesa che il Run venga istituito, gli enti di nuova costituzione o già costituiti, che vogliano far parte del mondo degli Ets (e, quindi, sul presupposto dell’iscrizione al Run), possono inserire nella propria denominazione una o entrambe le indicazioni richieste dall’articolo 12 Cdts, ma sino all’iscrizione nel Registro non possono utilizzare né l’espressione «ente del Terzo settore» né l’acronimo «Ets» (o equipollenti). Una indicazione in tal senso è stata data anche dal ministero del Lavoro in una nota (prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017).
Al riguardo, è bene rammentare che, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 Cdts, l’illegittimo utilizzo dell’espressione «ente del Terzo settore» o dell’acronimo Ets è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10mila euro. E che questa sanzione è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità.
Occorre poi sottolineare (questo è il tema affrontato nella seconda massima elaborata dal Consiglio notarile di Milano in materia di Ets) che alcuni enti del Terzo settore (vale a dire gli enti religiosi civilmente riconosciuti che si sono adeguati al Cdts, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali) non sono obbligati a inserire nella propria denominazione l’indicazione di «ente del Terzo settore« o l’acronimo «Ets», in quanto vi sono norme specifiche che dispongono in ordine alla formazione della denominazione di detti enti:
• l’articolo 32, comma 2, Cdts, per le organizzazioni di volontariato (Odv);
• l’articolo 35, comma 5, Cdts, per le associazioni di promozione sociale (Aps);
• l’articolo 37, comma 2, Cdts, per gli enti filantropici;
• l’articolo 6, Dlgs 112/2017, per le imprese sociali;
• l’articolo 1, comma 3 legge 381/1991, per le cooperative sociali.
Peraltro, afferma questa massima, questi enti hanno la facoltà di aggiungere nella propria denominazione anche l’espressione «ente del Terzo settore» o l’acronimo «Ets» (sempre tuttavia nel rispetto del divieto – valevole anche in questo caso – di esteriorizzare queste espressioni fino all’istituzione del Run).
Notai, le massime 1 e 2 sugli enti del Terzo settore