Adempimenti

Erogazioni liberali, per la detrazione non basta l’autocertificazione

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di Michele Brusaterra


In caso di erogazione liberale (articolo 15, comma 1, lettera h, del Tuir), le dichiarazioni sostitutive che deve rilasciare l’ente beneficiario riguardano solo la fase rendicontativa del procedimento e, quindi, deve anche essere rispettato l’obbligo di acquisire il parere del competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e paesaggistici.

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione 89/E/2017, è entrata nel merito della norma di cui all’articolo 15, primo comma lettera h, del Dpr 917/1986 che prevede una detrazione del 19%, a favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di determinati soggetti tra cui le «fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (...)».

Viene, quindi, chiesto all’agenzia delle Entrate, da parte di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, se le erogazioni liberali ricevute per effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo della chiesa e di sue pertinenze, immobili sottoposti a regime vincolistico, possono formare oggetto di detrazione proprio in base alla richiamata norma, nonché di deduzione in base all’articolo 100, comma 2, lettera f, del Dpr 917/1986.

Con riferimento alla convenzione richiamata dalla norma, l’Agenzia rinvia alla circolare n. 38/E/2007 per le modalità procedurali da seguire per ottenere le autorizzazioni e i pareri dei competenti comitati del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici previsti dalla norma in esame, mentre per la deduzione di cui all’articolo 100, secondo comma, lettera f, sempre del Tuir, la medesima circolare faceva presente che doveva essere presentato alle Soprintendenze competenti, allegato ad apposita istanza, «un dettagliato progetto dell’iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, completo di tutti i dati relativi alle previsioni di spesa».

Il Dl 201/2011 ha però disposto che per fruire della detrazione o deduzione in questione, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Mibact, che riporti le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività oggetto dei benefici fiscali di cui si è detto.

Viene chiesto, dunque, con maggiore precisione quali siano gli obblighi documentali da rispettare per poter far sì che le erogazioni liberali ricevute possano beneficiare della detrazione (o deduzione). Dopo aver chiesto il parere al Mibact, l’Agenzia fa presente che le dichiarazioni sostitutive riguardano solo la fase rendicontativa del procedimento e che, quindi, deve anche essere rispettato l’obbligo di acquisire il parere del competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e paesaggistici.

Non solo, è anche necessario che, ove il soggetto erogatore della liberalità sia una persona fisica ovvero un ente commerciale, sia stipulata l’apposita convenzione richiamata dalla norma, convenzione non necessaria nel caso in cui, invece, l’erogatore sia un soggetto che agisce in regime d’impresa.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Agenzia delle Entrate, risoluzione 89/E/2017

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