Esonero per forfettari e minimi
La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (prevista dall’articolo 21-bis del Dl 78/2010 ) è un adempimento che riguarda tutti i soggetti passivi Iva con la sola esclusione dei contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che non vengano meno le condizioni che hanno determinato l’esonero.
Rientrano tra i soggetti esclusi anche i contribuenti che applicano il
I contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità trimestrale, devono presentare la comunicazione della liquidazione anche per il quarto trimestre solare senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio che saranno effettuate in sede di dichiarazione annuale. Resta, tuttavia, invariato il termine per effettuare il versamento dell’Iva dovuta per questo trimestre e che coincide con il termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11 («crediti d’imposta»), VP12 («interessi trimestrali») e VP14 (Iva da versare/a credito).
Per quanto, invece, riguarda i contribuenti che esercitano più attività e che, per obbligo di legge o facoltà, hanno separato le attività, devono presentare solo una comunicazione. Se tra le attività esercitate è compresa anche una per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale e, quindi, dalla comunicazione della liquidazione, i dati di quest’ultima non devono essere comunicati (
Nel caso di una
Il modello F24 770 gioca la carta della semplificazione con il flusso unico
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware