Fisco-bilanci, sulle obbligazioni proprie niente derivazione per il passato
In base al nuovo principio contabile Oic 19 il riacquisto sul mercato di obbligazioni emesse dalla società si contabilizza imputando a conto economico l’eventuale differenza tra il prezzo pagato e il valore contabile del debito.
In ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, contenuto nell’articolo 2423-bis del Codice civile, riformulato dal Dlgs 139/2015, la società che procede al riacquisto sul mercato delle proprie obbligazioni, infatti, rileva l’evento come un’estinzione anticipata del prestito obbligazionario mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le obbligazioni acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. In caso contrario, infatti, ove la società contabilizzasse il riacquisto iscrivendo le proprie obbligazioni nello stato patrimoniale, si giungerebbe ad avere iscritti nell’attivo i titoli di debito riacquistati - che rappresentano crediti verso sé stessa - e nel passivo i debiti per obbligazioni derivanti dall’emissione che rappresentano sempre debiti verso sé stessa. È dunque evidente che una rappresentazione sostanzialistica dell’evento non consente di mantenere entrambe le poste iscritte nello stato patrimoniale in quanto non rispondenti alle definizioni di credito e di debito.
Si pensi al caso di una società che ha emesso un prestito obbligazionario e lo ha iscritto tra i debiti al valore nominale e non al costo ammortizzato per irrilevanza dei costi di transazione/disaggi di emissione. Secondo le indicazioni contenute nel nuovo Oic 19, all’atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l’esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Qualora in seguito le obbligazioni vengano annullate, contabilmente non è necessario effettuare alcuna rilevazione posto che le obbligazioni non risultano più iscritte già a partire dal momento del loro riacquisto. Nel caso in cui, invece, siano rivendute sul mercato, l’operazione deve essere rilevata come una nuova emissione di un prestito obbligazionario ove la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale di rimborso a scadenza delle obbligazioni costituisce un aggio o un disaggio di emissione. Nei casi in cui non si applichi il costo ammortizzato, gli aggi e i disaggi di emissione sono rilevati rispettivamente tra i risconti passivi e attivi ed accreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degli interessi passivi nominali.
Analoghe considerazioni valgono anche per le operazioni di riacquisto sul mercato di titoli di debito emessi dalla società e diversi dalle obbligazioni.
L’Oic 19 prevede che gli effetti derivanti dall’applicazione di modifiche apportate alla precedente versione - quale quella in esame - possono essere rilevati in bilancio prospetticamente solo alle operazioni che nascono nel 2016.
Chi intende, invece, applicare retroattivamente la modifica anche alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio al 31 dicembre 2015, dovrà rettificare tali acquisti, in sede di apertura dell’esercizio 2016, con imputazione a patrimonio netto degli eventuali differenziali che sarebbero emersi qualora il nuovo criterio avesse trovato applicazione fin dall’origine.
È bene evidenziare che, dal punto di vista fiscale, per tali acquisti effettuati nel passato, non si rende applicabile il principio di derivazione (introdotto dal Dl 244/2016 , il decreto Milleproroghe) valido per le nuove operazioni obbligazionarie, poiché da esso potrebbero conseguire fenomeni di tassazione anomala.
Infatti, poiché né la citata applicazione retroattiva né la rivendita di obbligazioni proprie effettuata a partire dal 2016, generano le componenti di conto economico che il nuovo Oic 19 considera realizzate già al momento del riacquisto, si finirebbe per rendere fiscalmente irrilevanti gli eventuali differenziali relativi all’operazione. Per evitare tale risultato, si deve attivare il doppio binario dando, quindi, rilevanza fiscale ai componenti reddituali che sarebbero emersi in sede di rivendita con le vecchie regole di contabilizzazione.