Il contratto di vendita con riserva della proprietà (articolo 1523 del Codice civile), molto diffuso nel settore immobiliare (consente infatti di concludere il contratto a chi non abbia immediatamente a disposizione il denaro necessario per l’acquisto), ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico sin dall’emanazione del Codice civile (1942). Ciò nonostante, esso presenta ancora alcune linee d’ombra: infatti mentre nel comparto dell’Iva, del registro e del reddito di impresa l’effetto traslativo della proprietà si compie al momento della stipula del contratto, nell’ambito dei redditi diversi si verifica l’effetto opposto e gli effetti fiscali si compiono al momento del pagamento dell’ultima rata di prezzo prevista nel contratto.
Caratteri generali
Il contratto di vendita con riserva della proprietà (o patto di riservato dominio) è regolato dall’articolo 1523 Codice civile: “nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”. La norma prevede pertanto una deroga alla regola res perit domino dettata dall’articolo 1465 Codice civile, ai sensi del quale “nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa ...



