FISCO E AGRICOLTURA/Anche per la vendita diretta l’obbligo dei corrispettivi telematici
La vendita diretta dei prodotti agricoli è agevolata dall’articolo 4 del Dlgs 228 del 18 maggio 2001 che ha subito numerose modifiche intervenute nel tempo e generalmente favorevoli al contribuente. Per vendita diretta si intende la cessione di beni direttamente al dettaglio e quindi nei confronti di consumatori finali ancorché non sia vietato che si presenti nel punto vendita un acquirente professionale.
La norma prevede che gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale , i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende; non occorre alcuna autorizzazione amministrativa, ma devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita. La vendita può essere fatta anche in forma itinerante su aree pubbliche, in locali aperti al pubblico o mediante il commercio elettronico, in questi casi con preventiva comunicazione (non autorizzazione) al sindaco del comune.
Quindi unico requisito previsto dal comma 1 dell’articolo 4 citato è il rispetto della prevalenza che come è noto si misura in base alla quantità se si tratta di prodotti della stessa natura (mele con mele), ovvero in base al valore se sono di altra categoria merceologica.
La legge di bilancio per l’anno 2019 ha aggiunto il comma 1 bis il quale dispone, che fermo restando quanto previsto al comma 1, gli imprenditori agricoli possono altresì vendere direttamente al dettaglio prodotti agricoli ed alimentari, appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli prodotti in proprio purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Appare evidente che la recente norma intende offrire al produttore agricolo una nuova opportunità di cedere anche prodotti agricoli o alimentari, diversi dai propri, ma a condizione che abbiano una provenienza agricola diretta.
Quindi l’interpretazione anche letterale, oltre che logico sistematica che deve essere fornita alle due disposizioni è la seguente:
1)se un produttore agricolo cede al dettaglio prodotti del medesimo comparto agronomico può acquistare i prodotti rivenduti da chiunque; quindi un produttore di pesche può acquistare banane o ananas da commercianti;
2)se la vendita al dettaglio riguarda beni appartenenti ad altro comparto agronomico il prodotto commercializzato deve essere acquistato presso altri agricoltori. Quindi ad esempio un produttore di vino che effettua anche la vendita al dettaglio può vendere olio se lo acquista da altre imprese agricole.
Non è quindi condivisibile l’assunto della circolare dell’Inps n. 76, del 22 maggio 2019 quando sostiene che tutti i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio devono essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. La nuova disposizione introdotta dalle legge n. 145/2018 non ha alcuna funzione di restringere la portata della precedente disposizione, ma bensì di allargarla anche a prodotti appartenenti ad altra categoria merceologica. Infatti il comma 1 bis precisa che è fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e possono essere “altresì” venduti prodotti appartenenti ad altro comprato agronomico.
I prodotti acquistati presso terzi che devono essere non prevalenti in confronto ai propri prodotti venduti al dettaglio, non possono superare l’importo di 160.000 euro per le persone fisiche ovvero di 4.000.000 di euro per le società.
Dal 1° luglio scatta anche l’obbligo della memorizzazione elettronica dei corrispettivi e successiva trasmissione all’agenzia delle Entrate. Questo obbligo scatta anche per le imprese agricole che provvedono alla vendita al dettaglio qualora il volume d’affari complessivo dell’anno 2018 sia risultato superiore a 400.000 euro. L’obbligo della memorizzazione dei corrispettivi sussiste per i prodotti commercializzati ed anche per i propri se l’impresa agricola ha optato per il regime normale Iva.
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