FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: Imu, Ici, quadro RW, ipoteca, contratto fiduciario
Nelle massime di merito di questa settimana la possibilità di cumulare incentivi sul fotovoltaico, l’Imu non agevolata per lo studio utilizzato come prima casa, l’obbligo di dichiarare i beni all’estero pre 2009 data la retroattività della norma, quando è legittimo e quando no l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del contribuente, il funzionamento della delega da parte del concessionario della riscossione, l’Ici sul terreno diventato edificabile e l’imposta di registro sul contratto fiduciario.
Fotovoltaici, cumulabili “Tariffa incentivante” e “Tremonti ambiente”
La società che realizza l’impianto fotovoltaico può usufruire non solo della “tariffa incentivante” ma anche della “Tremonti ambiente”. Questo perché:
■ A livello normativo, la cumulabilità delle due agevolazione si ricava dalla seguente ratio:
a) L’articolo 9 del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 ha stabilito che la tariffa incentivante (incentivo erogato in base alla energia prodotta dall’impianto fotovoltaico) non spetta per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico se l’impresa ha usufruito di altre agevolazione pubbliche erogate sotto forma di contributi in conto interessi ovvero in conto capitale per la parte che eccede il venti per cento del costo dell’investimento;
b) Tale norma è stata in seguito interpretata in via autentica dall’articolo 19 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 secondo cui il limite di cumulabilità della tariffa incentivante si applica anche alla detassazione Tremonti ambiente - disciplinata dall’articolo 6 della Legge 388/2000 - in base alla quale non concorre a formare reddito imponibile la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali. Da ciò ne consegue che il limite è riferibile solamente al costo dell’investimento iscritto a bilancio, e non alla sua “detassazione” che può anche superare la soglia dei venti punti percentuali.
■A livello procedurale, la società al fine di godere di questa ulteriore agevolazione:
a) A livello di usufruizione, deve indicare questa agevolazione in dichiarazione (nella fattispecie Unico 2013 relativa al periodo d’imposta 2012) inviando una c. d. integrativa a favore anche oltre il termine di un anno decorrente dall’invio della medesima dichiarazione, perché trattasi solamente di decadenza “formale” che non ostacola la possibilità di far valere maggiore imposta a credito, atteso che la componente ambientale dell’investimento è comunque determinata dalla perizia redatta da tecnico specializzato.
b) A livello di asseverazione, non rileva il fatto che il tecnico abbia redatto una perizia non asseverata se comunque i dati dell’investimento sono completi ed analitici (nel caso di specie, valore investimento oltre 483mila euro).
Va pertanto annullata l’iscrizione a ruolo effettuata con il c.d. “controllo automatizzato” ove l’Amministrazione recupera il credito d’imposta considerato non spettante sia per l’incumulabilità dei due benefici sia perché tardivamente richiesto sia per assenza della perizia asseverata.
• Ctp Bergamo, sentenza 284/4/2017
L’ufficio adibito a prima casa non ha diritto all’Imu agevolata
Non spetta l’agevolazione Imu “prima casa” per l’immobile accatastato come ufficio (Categoria A/10) anche se abitato dal contribuente perché la normativa di riferimento chiaramente individua quale requisito oggettivo il classamento catastale dell’immobile immediatamente funzionale all’abitazione (tali sono, ad esempio, gli immobili di categoria A/1, A/2, A/3, etc...), dovendosi quindi escludere quelli destinati ad uso ufficio. Pertanto sono irrilevanti tutti quegli elementi (utenza elettrica uso domestico, indicazione dell’immobile come “prima casa” nella dichiarazione fiscale, residenza anagrafica) da cui si evince che il contribuente effettivamente risiede in tale immobile. L’agevolazione spetterebbe se il contribuente avesse precedentemente variato la categoria catastale.
• Ctp Milano, sentenza 3941/5/2017
Nel Quadro Rw vanno dichiarate anche le attività estere ante 2009
Debbono essere dichiarate le attività detenute all’estero anche se riferibili ad annualità precedenti al 2009, anno in cui è stato introdotto tale obbligo dichiarativo, trattandosi di una norma procedimentale con effettivo retroattivo.
Circa la natura procedimentale della norma, la stessa non introduce un nuovo tributo e si prefigge di monitorare i redditi di fonte estera.
Circa la retroattività di tale obbligo, esso si può evincere dai seguenti passaggi:
a) Il secondo comma dell’articolo 12 del Decreto Legge 78/2009 chiaramente dispone che i redditi e le disponibilità finanziarie detenute all’estero debbono essere indicate nel quadro RW di Unico;
b) Il successivo comma-bis indica che i termini per l’accertamento di tali imposte sono raddoppiati e tale maggior termine opera in deroga ad ogni altra disposizione di legge, incluse le disposizioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Pertanto è valido l’accertamento emanato dall’erario per omessa dichiarazione delle attività estere relative al periodo d’imposta 2008 che l’erede del contribuente non ha dichiarato nel Quadro RW di Unico, anche se vanno annullate le sanzioni in capo al contribuente data la loro intrasmissibilità.
• Ctp Milano, sentenza 3936/7/2017
Diritto Ue, serve il contraddittorio preventivo prima di iscrivere l’ipotecaria
L’omessa costituzione del Concessionario comporta il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa le contestazioni dell’omessa notificazione delle cartelle, atti presupposti all’iscrizione ipotecaria, della prescrizione e dell’omesso invio della comunicazione preventiva per l’adozione della misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria. A tal fine il Concessionario è tenuto ad attivare col contribuente il “contraddittorio preventivo” inviandogli una previa comunicazione al fine di dare allo stesso la possibilità di pagare il dovuto entro 30 giorni, ovvero di presentare le proprie osservazioni. Diversamente viene violato tale diritto, in base al quale il contribuente può partecipare alla formazione del procedimento amministrativo, diritto riconosciuto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
• Ctp Catania, sentenza 4417/14/2017
“Contratto fiduciario” con imposta di registro proporzionale
Sconta l’imposta di registro in misura proporzionale la sentenza civile relativa al cosiddetto “rapporto fiduciario” avente ad oggetto il trasferimento dell’immobile subordinato ad una determinata condizione anche se questa poi non si realizza. Infatti secondo la norma (terzo comma dell’articolo 27 del Dpr 131/86) risultano essere irrilevanti gli atti sottoposti a condizione i cui effetti sono rimessi alla mera volontà delle parti.
Non spettano inoltre nemmeno le agevolazioni prima casa atteso che:
a) Il contribuente non le ha espressamente richieste in sede di registrazione della sentenza civile;
b) Tale beneficio è subordinato all’effettivo trasferimento dell’immobile, che nella fattispecie manca data l’inosservanza della condizione.
Pertanto la sentenza civile relativa ad un contratto fiduciario – in base alla quale l’ex compagna del contribuente intestataria di un immobile (parte fiduciaria) ha l’obbligo di trasferire il bene in capo al contribuente (parte fiduciante) a condizione che quest’ultimo rimborsi le rate di mutuo da questa pagate e si accolli il debito residuo – va sottoposta a tassazione proporzionale anche se il trasferimento non si concretizza dato che il contribuente non ha poi dato seguito alla condizione, determinato dal mancato pagamento di quanto disposto dal giudice, e senza beneficio delle agevolazioni “prima casa” in capo alla parte fiduciante.
• Ctp Treviso, sentenza 271/2/2017
L’accertamento annullato invalida la sanzione
È illegittimo l’atto di irrogazione della sanzione se lo stesso è basato su di un accertamento in seguito annullato dal giudice tributario poiché valutato illegittimo. Questo perché la sanzione ha come componente “costitutiva” proprio l’atto di accertamento poi annullato per cui, in base al “principio di invalidità derivata” (nella fattispecie denominata caducante), viene a mancare il provvedimento posto a base della sanzione. In pratica tra i due atti (avviso di accertamento ed atto irrogazione di sanzione) vi è un rapporto di presupposizione-consequenzialità, ragion per cui venendo a mancare l’atto “originario” viene meno il consequenziale. E non rileva il fatto che la sentenza di annullamento dell’accertamento sia sub judice presso la Cassazione a seguito di ricorso dell’Amministrazione.
• Ctr Lazio, sentenza 2504/1/2017
Notifica valida anche senza delega del concessionario delegante
La delega ad altro Concessionario è ammessa solo qualora occorre procedere ad esecuzione forzata e il Concessionario debba ricercare i beni da aggredire al di fuori del circondario di propria competenza e non anche per la notificazione della cartella esattoriale nella circoscrizione diversa da quella del Concessionario delegante.
Da una parte, la normativa (articolo 46 del Dpr 602/73) statuisce che il Concessionario, che affidi la riscossione di somme al di fuori del proprio ambito territoriale, debba delegare in via telematica l’altro Concessionario. Dall’altra parte, la mancanza di tale delega non determina un eccesso di potere in capo al Concessionario, perché:
a) Trattasi di procedimenti interni tra uffici che non determinano invalidità dell’atto;
b) Non viene leso alcun diritto soggettivo del contribuente.
Pertanto è valida la cartella esattoriale basata sul ruolo formato dall’ente impositore avente sede in Roma (nella fattispecie, Agenzia Erogazioni Agricoltura – Agea - di Roma), e notificata dal Concessionario di Milano (nella fattispecie, Equitalia Nord di Milano) anche in assenza della delega alla riscossione che questo avrebbe dovuto ricevere dal Concessionario delegante (nella fattispecie, Equitalia Roma).
• Ctr Lombardia, sentenza 2441/16/2017
Giusta l’ipoteca sui beni del soggetto che fa estrazione abusiva e nero
È legittima la misura cautelare tramite cui l’Amministrazione chiede al giudice tributario di poter iscrivere ipoteca sui beni del contribuente in presenza sia il fumus boni juris che del periculum in mora.
■ Circa il fumus boni juris, esso si desume dalla circostanza che il contribuente (nella specie, esercente attività estrattive di pietre in una cava e lavorazione delle stesse) ha fraudolentemente esteso la sua attività di lavorazione di pietre nelle zone limitrofe alla cava avuta in concessione, quindi in maniera abusiva, omettendo di contabilizzare e dichiarare costi e ricavi, così come risulta da perizia di parte dallo stesso contribuente depositata in giudizio.
■ Circa il periculum in mora, esso è desumibile;
a) Dagli ingenti debiti tributari non pagati;
b) Dalla consegna brevi manu del Pvc (4 giugno 2015) e dall’ulteriore invio dello stesso avvenuto in epoca ravvicinata (10 luglio 2015);
c) Dalla circostanza da considerarsi irrilevanti che in alcuni fogli il Pvc risulta illeggibile perché trattasi di parti non importanti e tali imperfezioni non sono presenti nella copia consegnata a mano del soggetto verificato.
• Ctr Puglia, sezione staccata Lecce, sentenza 2084/24/2017
Il Comune deve comunicare che il terreno è diventato edificabile
Va annullata la maggiore Ici iscritta a ruolo dal Comune a seguito della riqualificazione del terreno da agricolo ad edificatorio se lo stesso non ha preventivamente comunicato al Contribuente il cambio di destinazione d’uso a seguito di modifica del Prg. Intanto l’obbligo di inviare la variazione di destinazione d’uso dato è imposto dalla normativa (comma venti dell’articolo 21 della Legge 289/2002), nella fattispecie non contestato dall’ente locale e senza prova dell’invio di detta comunicazione. Poi il contribuente ha operato nella buona fede perché ha liquidato l’imposta sulla base delle risultanze catastali, ancorché non aggiornate, risultanti dall’Agenzia del Territorio ove si evince chiaramente che il terreno risulta essere agricolo data l’indicazione dei “Redditi Dominicali e Redditi Agrari”. Infine l’iscrizione a ruolo è illegittima anche perché basato su accertamento Ici impugnato dal contribuente ed ancora “sub judice”, quindi emanato dall’Ente locale senza attendere l’esito del giudizio.
• Ctr Sicilia, sezione staccata Siracusa, sentenza 1923/04/2017