Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: leasing, avviamento e contenzioso

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Domenico Crosti

Il maxicanone e il prezzo di riscatto non riqualificano il contratto di leasing. Per la deducibilità dell'avviamento vale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il contribuente può trasmettere un'integrativa a favore anche durante il contenzioso. La sanzione unica effettiva in caso di più violazioni non può superare i minimi edittali. Sono questi i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.

Il maxicanone e il prezzo di riscatto non riqualificano il contratto di leasing

Il caso trattato dai giudici milanesi prende in esame l’appello dell’Ufficio avverso una sentenza di primo grado, che aveva annullato un avviso di accertamento relativo ad un unico rilievo ai fini Iva per infedele fatturazione di operazioni imponibili in violazione degli articolo 21, comma 1 e articolo 7 , comma 4 del Dpr 633/72 con riferimento a un contratto di locazione finanziaria di una’imbarcazione di diporto. L’accertamento in predicato di basava su una riqualificazione del contratto di leasing in un contratto di compravendita, basandosi sulla breve durata del leasing stesso, e non sul ridotto prezzo di riscatto. La Commissione, confermando la sentenza di primo grado rileva che né il maxicanone iniziale elevato, pari al 40% del valore complessivo dell’imbarcazione, né il prezzo di riscatto ridotto, le garanzie prestate o la breve durata del contratto di leasing, che riguardano una prestazione di servizi e non una cessione di beni, possono in alcun modo riqualificare tale contratto quale compravendita, tenuto altresì conto dei diversi effetti che i due contratti producono. In conclusione, si può affermare che non si è in presenza di abuso del diritto e che lo scopo essenziale dell’operazione non era quello di conseguire un vantaggio fiscale, ma quello di realizzare un leasing traslativo.

Sentenza CTR Milano n. 1974/2018


Per la deducibilità dell’avviamento prevale la sostanza sulla forma

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento nel quale l’Ufficio ha rideterminato la base imponibile Irap (relativa all’anno 2011), assumendo una diminuzione del valore di avviamento (derivante da un disavanzo di fusione parzialmente allocato al marchio) e, di conseguenza, un minore ammortamento, così recuperando a tassazione il relativo imponibile e la corretta maggiore imposta. In particolare, l’Ufficio si richiama all’applicazione dell’articolo 5, comma 3, Dlgs 446 del 1997 secondo cui: «Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione dei marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione a conto economico». Da quanto si evince dal corpo della sentenza, la Società, in applicazione dei principi di verità e correttezza del bilancio, aveva provveduto, dandone esaustiva informazione in nota integrativa, a riclassificare la posta originaria, suddividendola in due poste, una rimasta dedicata all’ammortamento dell’avviamento e l’altra dedicata all’ammortamento del marchio. In base a tali informazioni, la Commissione accoglie il ricorso del contribuente, formulando il seguente principio di diritto:”«Dalla mera e formale riclassificazione della posta relativa all’avviamento, come originariamente esposta, non consegue alcuna possibilità di recuperare materia imponibile, sia perché non ci si trova di fronte alla manifestazione di maggior capacità contributiva o reddituale, sia per applicazione a maiori del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e di irrilevanza degli errori formali riconoscibili e innocui (articolo 6, comma 1, DLgs n.472 del 1997 e articolo 2423, comma 3 del Codice civile).

Sentenza CTP Milano n.1830/2017


Il contribuente può trasmettere un’integrativa a favore durante il contenzioso

Nella fattispecie in commento, la società contribuente, avendo ricevuto una cartella di pagamento ne ha richiesto la rateizzazione e, solo successivamente ha potuto dimostrare la non debenza degli importi richiesti (il caso tratta di un’errata compilazione del rigo RF 118 per l”anno 2013 relativamente agli interessi passivi). Il contribuente ha pertanto presentato una dichiarazione integrativa a favore nell’anno 2016, senza tuttavia che venisse sgravatala cartella suddetta (secondo modalità di compensazione particolari, precisate nella stessa sentenza). I giudici accolgono il ricorso del contribuente e, richiamando la sentenza Ctr Milano 93/2018, precisano che la dichiarazione dei redditi risultata errata a danno del contribuente può essere emendata in qualsiasi momento, anche in fase contenziosa. Infatti, se così non fosse, ne conseguirebbe un prelievo fiscale indebito con violazione del principio si capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione).

Sentenza CTP Milano n.1848/2018


Con più illeciti la sanzione unica effettiva non può superare i minimi edittali

In ipotesi di una pluralità di illeciti, le sanzioni irrogate per le violazioni commesse dal contribuente sono determinate sulla base della comparazione fra la più grave delle sanzioni minime calcolate nel periodo accertato e quella ottenuta dal cumulo materiale per lo stesso periodo (articoli 12 e 16 del Dlgs 472/97).
Per le violazioni commesse a seguito dell’entrata in vigore del Dl 78/2009 (convertito in legge 102/2009), si perviene ad una sanzione unica applicando la maggiorazione minima del 10% mentre verrà applicato il 5% per le violazioni poste in essere anteriormente.
Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 7 del Dlgs 472/97, la sanzione derivante dall’applicazione del cumulo giuridico, ossia la più onerosa tra tutte le sanzioni previste per le violazioni commesse, non potrà superare il limite edittale individuabile nella somma “materiale” delle singole sanzioni irrogate.

Sentenza CTR Milano n.1969/2018

Hanno collaborato Natalia Falco e Gaetano Sirimarco

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