Adempimenti

Forfettari, le quote di Srl intestate ai familiari entrano nel calcolo

di Giorgio Gavelli

Tanti casi pratici, risolti secondo i principi dettati dalla circolare 9/E/2019 . Con una raffica di risposte l’Agenzia risponde a una serie di interpelli sulle nuove cause di incompatibilità al regime forfettario emergenti dalle modifiche recate dalla legge 145/18. Se non vi sono problemi alla detenzione di una società semplice immobiliare ( risposta 114 ) – essendo il reddito di natura fondiaria e non d’impresa – il possesso di una quota minoritaria, peraltro ereditata, quale socio accomandante in una Sas priva di reddito è incompatibile con il forfait ( risposta 120 ). E ciò anche se si detiene solo la nuda proprietà e il reddito è dichiarato dall’usufruttuario ( risposta 127 ). Solo per il 2019 la fuoriuscita è posticipata al 2020, a meno che non si provveda a rimuovere la causa ostativa (ossia a liberarsi della partecipazione) entro l’anno.

Più complesso il discorso per le quote di Srl. Si ribadisce che le quote intestate ai familiari entrano nel calcolo ai fini del controllo (indiretto) e che nel caso delle professioni contabili, il compenso da amministratore (fatturato dal professionista socio) crea quel legame che, in presenza della medesima sezione Ateco tra attività svolta dal socio e dalla partecipata, comporta la decadenza dall’anno successivo, a meno che non si cessi dalla carica (risposte 117 e 118 ).

Stessa soluzione nel caso di liquidatore, il quale (oltre a essere socio di maggioranza) svolge una attività professionale compresa nella stessa sezione Ateco delle società in liquidazione a cui fattura il proprio compenso ( risposta 121 ). A questo fine, invece, non ha rilevanza la qualifica di preposto ( risposta 119 ).

Due risposte riguardano la causa di incompatibilità di cui alla lettera d-bis del comma 54 della legge 190/14, che “guarda” ai rapporti in essere con il datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti. Non incorre in decadenza il professionista neo iscritto all’Albo che fattura prevalentemente al (ex) “dominus” da cui riceveva una borsa di studio ( risposta 115 ) né il medico chirurgo con un duplice rapporto di lavoro dipendente e autonomo verso lo stesso soggetto (Asl), a condizione che non subentrino modifiche sostanziali ai rapporti in essere ( risposta 116 ).

Gli approfondimenti

Nuovo regime forfetario (clicca qui per consultarlo)
a cura dello Studio associato Cmnp
Tratto da Smart Fisco 24

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