Contabilità

Fusioni, il passaggio generazionale non è a prova di abuso del diritto

di Alessandro Germani

Non sempre la finalità del passaggio generazionale sottostante ad operazioni straordinarie è riconosciuta dal fisco. Nelle due risposte di ieri l’agenzia boccia una fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti, mentre dà semaforo verde ad una scissione non proporzionale finalizzata all’ingresso della terza generazione.

La prima operazione (risposta n. 341) riguarda la sistemazione fra soci di prima e seconda generazione così strutturata: i figli costituiscono una newco partecipata al 50% da ognuno di loro; i genitori rivalutano le partecipazioni nell’operativa e poi le cedono alla newco; si procede ad una fusione inversa fra newco e operativa, al termine della quale i figli dispongono del 50% ognuno dell’operativa. In assenza della disponibilità di terzi di finanziare l’operazione e i mezzi dei figli, di fatto la fusione costituisce l’unico modo per corrispondere poi, coi flussi dell’operativa, ai vecchi soci il prezzo di acquisto delle loro partecipazioni.

Nel bocciare l’operazione l’agenzia ricorda che nel recesso cosiddetto tipico le somme ricevute dal socio in eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione configurano reddito di capitale, mentre nel caso di recesso «atipico»(cessione ad altri soci o terzi) costituiscono capital gain. Da questo deriva che l’affrancamento delle partecipazioni è compatibile solo col recesso atipico (circolare 16/E/05), ed è questa la forma che surrettiziamente i vecchi soci si precostituiscono per ottenere il vantaggio fiscale (sostitutiva dell’11% rispetto alla tassazione ordinaria del 26%).

Tutte le operazioni, infatti, sarebbero inidonee a produrre effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale, attraverso un numero superfluo di negozi giuridici che verrebbero meno se si utilizzasse il recesso tipico (fiscalmente più oneroso). L’agenzia non rinviene la presenza di «ragioni extrafiscali non marginali», non apprezzando né l’istanza del passaggio generazionale né tantomeno la presunta assenza di circolarità dell’operazione. In questo senso la pronuncia è sulla scia del recente principio di diritto n. 20 (si veda il Sole 24 Ore del 24 luglio) ma appare ancora più stringente.

La risposta n. 343 riguarda una holding con azioni ordinarie (azioni A) e azioni prive di diritto di voto (azioni B), in cui l’usufrutto sulle azioni A spetta all’esponente di prima generazione mentre la nuda proprietà a quelli di seconda (titolari della piena proprietà delle azioni B). La riorganizzazione si sostanzia in una scissione totale non proporzionale finalizzata alla costituzione di quattro nuove società, ciascuna interamente partecipata da un esponente di seconda generazione. Ciò è anche prodromico all’ingresso della terza generazione.

Infatti ogni beneficiaria vedrebbe la presenza dell’usufruttuario di prima generazione assieme al nudo proprietario di seconda, con previsione che alla morte del primo le azioni B riacquistino il diritto di voto, consolidandosi poi usufrutto e nuda proprietà delle azioni A in capo all’esponente di seconda generazione. Il passaggio verso la terza generazione avverrebbe attraverso il controllo operato in comproprietà in presenza di un rappresentante comune, il che garantirebbe, assieme alla prosecuzione dell’attività per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento, l’esenzione dall’imposta di successione.

L’agenzia conferma la liceità di questa impostazione, volta a riprodurre nelle quattro beneficiarie la stessa situazione esistente sulla scissa, ma consentendo la separazione dei destini dei quattro esponenti di seconda generazione. Questa scissione non proporzionale resta neutrale e non è abusiva, non essendo volta a spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili) a quelli di secondo grado (partecipazioni). L’assenza di cessioni, il mantenimento della stessa struttura societaria, l’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna beneficiaria hanno convinto l’agenzia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©