Gli atti consegnati accelerano l’accertamento
Se il contribuente consegna presso gli uffici delle Entrate la documentazione richiesta, l’accertamento può essere emesso prima del termine dei 60 giorni; la Corte di cassazione con la sentenza 8246 , del 4 aprile, ha respinto il ricorso di un contribuente nei confronti delle Entrate, confermando sostanzialmente l’operato dell’amministrazione finanziaria.
L’orientamento della Cassazione restringe, pertanto, le garanzie contenute nello Statuto dei diritti del contribuente.
Il caso affrontato dai giudici di legittimità riguarda un contribuente al quale l’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori imposte dovute per l’anno 2000.
I giudici del merito avevano respinto tutte le eccezioni sollevate dal contribuente in relazione alla carenza di motivazione dell’atto impositivo, alla violazione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), alla decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento e alla irregolarità della notifica dell’atto.
Il contribuente aveva, di conseguenza, presentato ricorso in Cassazione.
Il ricorrente censura la sentenza dei giudici del merito perché avevano omesso di rilevare che non era stato messo in condizioni di partecipare alle operazioni di verifica e che l'avviso di accertamento era stato notificato prima del decorso del termine di 60 giorni, dalla notificazione del processo verbale di constatazione.
La Cassazione osserva che, nel caso di specie, poiché non si è proceduto ad alcuna verifica nei locali dell'impresa, è esclusa l'applicabilità delle disposizioni contenute nella legge 212/2000. Normativa che trova applicazione solo ed esclusivamente sugli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività d'impresa.
Si tratta di un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza dei commi 1 e 3 dell’articolo 12, della legge 212/2000, funzionali ad assicurare un’equilibrata composizione delle contrapposte esigenze delle parti nell'espletamento della verifica, può determinare, pur in assenza di espressa previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione “in loco” e, dunque, non anche nell'ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi.
Nel caso in esame, non vi è stato l’accesso dei verificatori presso i locali dell'impresa poiché la documentazione era stata esibita spontaneamente dal contribuente, a seguito dell'invito dell'amministrazione finanziaria.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza 8246 del 4 aprile 2018