I codici tributo guidano la sanatoria
Rottamazione a rischio codice tributo. L’esatta individuazione delle somme da versare è infatti condizionata dalla corretta indicazione del codice cui le stesse afferiscono. Eventuali errori risultanti dall’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) possono quindi influire sia sulla decisione di avvalersi della definizione agevolata sia sulla simulazione dei conteggi per verificarne la sostenibilità. Inoltre, anche la descrizione del codice deve essere interpretata alla luce dell’articolo 6 del Dl 193/2016 .
I benefici della sanatoria sono rappresentati dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Non tutto ciò che è rappresentato come sanzione tuttavia è rottamabile. La disciplina di riferimento esclude infatti tutte le sanzioni diverse da quelle collegate a violazioni tributarie o contributive. Non possono pertanto beneficiare della definizione le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle connesse al ritardato deposito degli atti nel registro delle imprese. Escluse anche le sanzioni di carattere penale. Si ritiene inoltre che non possano essere definite neppure le sanzioni collegate a entrate escluse dalla sanatoria. Il riferimento è alle sanzioni connesse alla violazione di disposizioni in materia di dazi, accise e Iva all’importazione. Sebbene si tratti di pretese che seguono un iter accertativo autonomo rispetto al recupero del tributo, è evidente che qualora le stesse dovessero rientrare nella definizione si otterrebbe un effetto analogo a quello che si verificherebbe includendo le entrate da risorse proprie Ue.
Non vi è invece ostacolo a definire pretese solo sanzionatorie, purché tra quelle tributarie e contributive. Tanto, alla luce di una pluralità di considerazioni. In primo luogo, sotto il profilo sistematico, la scelta del legislatore è stata in favore di una elencazione casistica delle entrate escluse dalla definizione, che non lascia spazio a esclusioni “implicite”. Inoltre, le sanzioni tributarie sono definite come quelle derivanti da violazioni tributarie, senza riferimento alla circostanza che le stesse siano o meno collegate a un tributo evaso. Ne consegue che anche le violazioni meramente formali devono poter beneficiare dell’azzeramento. Si pensi alla omessa compilazione del quadro RW. Diversamente opinando non si comprenderebbe l’espressa esclusione delle sanzioni di natura penale. Per queste infatti la pretesa non può che riguardare solo l’ammontare della penalità. In tali eventualità, dunque, la definizione agevolata si otterrà senza il pagamento di alcuna somma a titolo di sorte capitale, ma al più con il versamento di taluni accessori (spesa di notifica della cartella ecc.).
Per le multe stradali, invece, l’azzeramento riguarda tutti gli importi aggiuntivi, quali interessi e maggiorazioni di legge, mentre la parte capitale è dovuta. Nel caso dei contributi previdenziali, l’abbattimento riguarda gli importi codificati come sanzioni civili.
Uguale attenzione richiedono gli interessi. La norma di riferimento distingue gli interessi di mora, che sono azzerati, dagli interessi affidati all’agente della riscossione e dagli interessi da dilazione. I secondi restano invece dovuti. Gli interessi da dilazione sono azzerati poiché con la rottamazione si abbandona il piano di rientro in corso pagando la rata di luglio. Va evidenziato che se si sceglie il pagamento in 5 rate si applicano gli interessi da dilazione connessi a quest’ultimo.