Contabilità

I rendiconti tirano la volata agli sconti fiscali

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Per supportare il conteggio delle imposte e la loro rilevazione in bilancio, è obbligatorio in alcuni casi o opportuno in altri, raccogliere dall’esterno un set di documenti in aggiunta ai prospetti di dettaglio generati dalla società . Se alcune carte servono per poter dedurre un costo, per stabilire quando poterlo fare o per quantificarne la parte fiscalmente rilevante, altri sono necessari per individuare il corretto comportamento contabile da applicare e i suoi conseguenti effetti fiscali, altri ancora per stabilire se e in che misura poter detrarre dall’imposta dovuta i crediti vantati.

Rinuncia dei soci ai crediti

Il primo esempio è relativo ad un documento da ottenere se si vuole evitare la tassazione ai fini Ires di una sopravvenienza attiva .

Più nello specifico, a partire dal calcolo delle imposte relative al 2016, va posta particolare attenzione alla raccolta della documentazione attestante il v alore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia da parte dei soci .

Il venir meno di tali debiti può generare sopravvenienze attive tassabili ai fini Ires ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis, del Dpr 917/1986, che prevede, infatti, l’imponibilità, in capo alla partecipata, delle rinunce ai crediti effettuate dai soci per l’importo che eccede il valore fiscale del credito. A tal fine, all’atto della rinuncia il socio deve comunicare alla partecipata, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del credito. In assenza di tale comunicazione, il relativo costo è considerato pari a zero con conseguente integrale tassazione, in capo alla società partecipata, dell’importo oggetto di rinuncia.

Analogo regime è previsto nei casi in cui i crediti dei soci vengono convertiti in partecipazioni (sia azioni che quote e strumenti finanziari assimilati alle partecipazioni).

Copertura dei derivati

Particolare attenzione deve essere prestata, inoltre, con riferimento alla documentazione attestante la natura “di copertura” degli strumenti derivati contabilizzati .

Le nuove regole in materia di strumenti finanziari derivati, introdotte dal Dlgs 139/2015, infatti, possono determinare differenti trattamenti contabili e, dunque, fiscali, a seconda che si tratti di derivati di copertura o speculativi.

A questo proposito è necessario ricordare che, per poter rappresentare un derivato quale strumento di copertura, non è sufficiente l’intenzione o la finalità che la società persegue nella sua sottoscrizione, ma è necessario rispettare una serie di requisiti previsti dall’Oic 32, tra cui la preparazione, contestuale alla designazione, di tale documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura.

In mancanza della documentazione gli strumenti finanziari derivati non possono essere considerati di copertura con i conseguenti effetti fiscali.

Personale per R&S

Un’altra esigenza documentale che, come quella relativa alla rinuncia ai crediti da parte dei soci, è dettata dalla norma riguarda una deduzione Irap .

Anche con riferimento alla possibilità di poter dedurre ai fini Irap i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca (sia di base che applicata) e allo sviluppo , è necessario disporre di apposita documentazione.

Tale attestazione di effettività degli oneri sostenuti può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest’ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Si ricorda, infatti, che tale deduzione può essere ad oggi ancora di interesse con riferimento, ad esempio, ai dipendenti assunti a tempo determinato per i quali non è possibile usufruire della deduzione “totale” del costo introdotta dal 2015 nell’articolo 11, comma 4-octies, del Dlgs 446/1997.

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