Il B&B non occasionale versa l’Iva
L’attività di bed and breakfast, organizzata con carattere di sistematicità e svolta in modo non occasionale, configura l’esercizio di attività d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e non può «beneficiare dell’esclusione dell’Iva». Aderendo alle conclusioni dell’agenzia delle Entrate, fondate sugli esiti dell’attività istruttoria della Guardia di finanza, la Ctr Sicilia (sentenza 3080/4/2017, presidente e relatore Russo) ribalta la decisione di primo grado e, in mancanza di argomenti difensivi idonei a contrastare gli elementi di fatto accertati dall’organo di controllo, conferma la legittimità delle sanzioni irrogate per omessa tenuta delle scritture contabili. Violazione che, verosimilmente, rappresenta solo una delle contestazioni di cui all’avviso d’accertamento menzionato nella sentenza.
Il nodo dell’occasionalità
Al centro della vicenda si pone la questione della rilevanza agli effetti impositivi (Iva e imposte dirette) dell’attività di locazione turistica, nella forma della fornitura di alloggio e prima colazione, con utilizzo di parti della stessa unità immobiliare (la nozione è fornita dal cosiddetto Codice del turismo – Dlgs 179/2011 – la cui disciplina, sebbene sia stata dichiarata in parte illegittima, mantiene una propria utilità a livello definitorio). Dal punto di vista Iva, in particolare, la problematica verte sulla verifica dell’esistenza di un’attività esercitata in forma d’impresa, cioè con un’organizzazione di risorse materiali e umane, rivolta all’esecuzione in modo non occasionale delle prestazioni.
Tale occasionalità, come sottolineato anche dall’amministrazione finanziaria (risoluzione 155/E/2000), potrebbe desumersi dalla residenza dei proprietari (o possessori) nell’immobile adibito all’attività di B&B che è prevista come obbligatoria dalla disciplina amministrativa in materia, rappresentata, nella fattispecie, dalla legge regionale siciliana 32/2000. La conseguente «necessaria compresenza con gli ospiti», in effetti, lascia intuire che l’immobile non sia utilizzato per fini commerciali.
Ciò, però, non avviene nel caso della sentenza, in cui tutte le camere sono destinate ad alloggio della clientela. Questa circostanza, unitamente al carattere stagionale dell’attività, che risulta «organizzata in modo sistematico», è parsa decisiva e ha portato i giudici a considerare di non essere in presenza di una «conduzione prettamente familiare della stessa», ma, piuttosto, di un’attività che si qualifica come abituale e, quindi, professionale (in tal senso è anche la risoluzione ministeriale 180/1998).
Individuare l’aliquota
Per quanto non sia detto espressamente, il rilievo attribuito all’abitualità dev’essere alla base anche della decisione di considerare l’attività esaminata come produttiva di un reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, anziché di un reddito diverso ex articolo 67 (come potrebbe essere stata qualificata dal contribuente).
Nulla, infine, è precisato in ordine all’inquadramento Iva delle prestazioni. Ciò nonostante, si ritiene che esse siano soggette alla disciplina prevista per le prestazioni di alloggio di tipo turistico/alberghiero e, pertanto, che si tratti di operazioni imponibili con applicazione dell’aliquota del 10% in base al n. 120) della Tabella allegata al Dpr 633/1972.