Il bonus del 65% allarga la platea dei beneficiari
A beneficiare della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica non è solo il proprietario dell'immobile, ma anche il possessore o detentore. Una nozione, quella di «detentore», che allarga in modo significativo la platea dei potenziali beneficiari, soprattutto in relazione ai soggetti Ires, anche se giurisprudenza ed Entrate non sono sempre allineate.
Gli immobili strumentali
In base al Dm Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, la detrazione si applica alle spese effettuate su immobili esistenti (o su porzioni di essi), di qualsiasi categoria catastale, che siano posseduti o detenuti dal contribuente. Una esplicita limitazione è prevista per gli immobili concessi in locazione finanziaria: in questo caso la detrazione è concessa esclusivamente all'utilizzatore in base al costo effettivamente sostenuto dalla società concedente.
L'Agenzia, con la circolare 11/E/2014 (paragrafo 6.1), ha ribadito che sono ammessi al beneficio gli interventi effettuati su immobili strumentali, posseduti o detenuti, presso i quali è svolta la propria attività. Risulta, quindi, confermato il criterio riduttivo riconducibile alla strumentalità dell'immobile alla produzione del reddito d'impresa. Già in passato, infatti, la prassi in materia aveva disconosciuto il diritto sugli immobili merce (risoluzione 340/E/2008) oppure su quelli concessi in locazione da titolari di reddito d'impresa (risoluzione 303/E/2008).
La giurisprudenza di merito, però, non ha condiviso tale impostazione “limitativa” (sentenza 37/2013 Ctp Bolzano e sentenza 54/2013 Ctp Lecco), sottolineando che l'unica peculiarità prevista dalla norma (articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007) è relativa agli immobili in leasing. Secondo i giudici, dunque, la ratio della norma punta a incentivare gli interventi di riqualificazione energetica indipendentemente dall'utilizzazione dell'immobile. Al momento, però, chi seguisse la tesi dei giudici dovrebbe mettere in conto il rischio di un contenzioso.
Appalto e detenzione
Il beneficio fiscale spetta al possessore o detentore dell'immobile che sostiene effettivamente le spese. Il discrimine, però, non è tanto tra possesso e detenzione – entrambe ammesse al bonus – quanto piuttosto alle varie forme di detenzione, benché la norma non faccia alcun distinguo. In particolare, secondo alcune interpretazioni, la detrazione andrebbe riconosciuta solo nel caso di detenzione qualificata e non, invece, quando la detenzione è non qualificata (risposta ad interpello della Direzione centrale normativa, protocollo 83168/2013). In base a questa impostazione si avrebbero due livelli di detenzione:
• non qualificata, cioè svolta nell'interesse altrui (in relazione all'adempimento di un obbligo verso terzi, come quello del depositario o del mandatario);
• qualificata, cioè svolta nell'interesse proprio (come quella del conduttore o comodatario).
La giurisprudenza – in sede di riconoscimento al detentore qualificato della tutela possessoria – ha costruito varie ipotesi nelle quali si riconosce la qualità di detentore qualificato. Ad esempio, contratto produttivo di una detenzione qualificata, oltre a quelli menzionati del comodato e della locazione, è l'appalto, in quanto l'appaltatore – fino alla consegna dell'opera al committente – detiene l'opera nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio e deve, pertanto, considerarsi detentore qualificato (Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2003, n. 8522). Ciò avviene pacificamente per l'appalto di opere, nel quale la realizzazione del bene è anche l'oggetto del contratto.
Diversamente ha ritenuto la Corte in riferimento alla particolare ipotesi dell'appalto di servizi, ricordando – anche sulla base di precedenti pronunce di legittimità – che il committente, in questo caso, continua a esercitare il potere di custodia e di vigilanza sul bene (Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2278). Ciò detto, non appare corretto sostenere che l'agevolazione non risulti mai applicabile nel caso di appalto di servizi. In primis, va ricordato che le pronunce della Cassazione si occupavano soprattutto delle finalità di custodia del bene; in secondo luogo, va osservato che la detenzione del bene immobile potrebbe essere del tutto eventuale o casuale rispetto alla prestazione di servizi o, di contro, intimamente legata alla prestazione: in questo secondo caso la detrazione dovrebbe spettare, ma la questione è aperta.
Gli altri casi
Meno controversa la natura di detenzione qualificata di quella esercitata dai soci di una società di capitali, su beni il cui godimento è collegato alla titolarità delle azioni societarie o quello del promissario acquirente che sia stato immesso nella materiale disponibilità del bene e che eserciti la detenzione qualificata nel proprio interesse, ma alieno nomine (Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza n. 7930/2008). Anche il subconduttore e il subaffittuario sono detentori autonomi e qualificati, servendosi della cosa nel loro esclusivo interesse. Ovviamente non può considerarsi detenzione qualificata quella conseguente a mera tolleranza altrui o ad atti d'arbitrio.