Imposte

Il bonus aggregrazioni mette alla prova l’operatività della società

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di Stefano Mazzocchi

L'analisi della disciplina dettata per la nuova versione del bonus aggregazioni è in un certo senso facilitata dai documenti di prassi emanati dall’agenzia delle Entrate con riferimento alle precedenti edizioni della misura: si tratta infatti di prese di posizione che l’interprete può utilizzare al fine di inquadrare correttamente anche l’analogo incentivo introdotto dal decreto crescita.

In tale contesto è opportuno fare riferimento innanzitutto alla circolare 16/E/2007, con la quale furono forniti chiarimenti ad ampio raggio in merito al bonus aggregazioni disciplinato dall’articolo 1, commi 242-249, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). Il documento è importante – e ad esso si continuerà a fare ricorso – perché, scorrendo i vari passaggi del testo normativo, offre indicazioni puntuali sulla portata dell’incentivo: dall’ambito soggettivo di applicazione alla delimitazione delle operazioni che possono rientrarvi, dalle condizioni richieste dalla norma alle modalità procedurali, dall’istanza di interpello alle cause di decadenza dal beneficio. Ma si ritiene che la circolare sia utile anche ai fini della comprensione della filosofia di fondo seguita dal legislatore, posto che “vecchio” e “nuovo” bonus sembrano essere accomunati dai medesimi obiettivi (o almeno così sembra leggendo le relazioni di accompagnamento).

Nella griglia così delineata ben possono inserirsi altre precisazioni fornite dalle Entrate, per lo più sotto forma di risoluzioni in quanto trattasi di risposte a specifiche richieste di chiarimento formulate dai contribuenti.

Tra gli aspetti più interessanti, si segnala la questione dell’«operatività» della società, intesa come effettivo esercizio di un’attività commerciale: non a caso la risoluzione 468/E/2008 – intervenuta in relazione al bonus aggregazioni - fa espresso rinvio alla circolare 16/E/2007, e quindi alla normativa sulle società di comodo (articolo 30 della legge 724/1994). In materia si rinvia altresì alle risoluzioni 233/E/2007 e 282/E/2007.

Altra questione degna di nota ai nostri fini – e che potrà essere valutata alla luce della prassi previgente al decreto crescita - attiene al requisito della indipendenza, che devono possedere le società partecipanti all’operazione straordinaria. Sotto questo profilo, rimane infatti attuale il passaggio – contenuto nella risoluzione 468/E/2008 – in cui si sottolinea che «scopo del provvedimento è (…) quello di incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti autonomi e non, quindi, le mere riorganizzazioni operate nell’ambito dei gruppi societari, ovvero effettuate tra soggetti legati tra loro da rapporti di partecipazione». In merito ai criteri da utilizzare in sede di verifica del requisito della indipendenza, poi, si richiamano i concetti espressi dall’Agenzia con le risoluzioni 388/E/2007, 230/E/2008 e 134/E/2009).

Ai fini della verifica dei requisiti di natura soggettiva che devono possedere i soggetti partecipanti al processo aggregativo, è utile richiamarsi a quanto precisato con la risoluzione 57/E/2009.

Parimenti importanti sono le indicazioni (risoluzione 300/E/2007) rilasciate in un’ottica antielusiva, al fine di evitare che la società beneficiaria del bonus possa “trasferire” il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti, in tal modo raggirando la normativa.
È utile infine soffermarsi su alcuni documenti di prassi che rappresentano una casistica di numerose fattispecie che di volta in volta potrebbero ripresentarsi in applicazione delle nuove norme (risoluzioni 277/E/2007, 213/E/2008, 217/E/2008).

Un discorso a sé riguarda i rapporti tra il “vecchio” bonus aggregazioni e l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 15, commi 10-12, del Dl 185/2008, convertito con modifiche dalla legge 2/2009, dovuta per l’affrancamento dei maggiori valori emersi in occasione di operazioni straordinarie: il tema è stato ampiamente trattato dalla circolare 28/E/2009.

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