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Acconto con bonifico semplice per l’acquisto da impresa di un immobile nuovo

 Si potrà beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

di Marco Zandonà

La domanda

Sto acquistando un immobile di nuova costruzione da un’impresa che sarà ultimato nel 2026 dove dovrei recuperare le detrazioni fiscali previste dall’articolo 16 bis (cioè il 36% (previsto per il 2026) del 25% del prezzo di acquisto); l’immobile in essere è stato totalmente demolito e verrà ricostruito dalla medesima impresa. Ho già sottoscritto il preliminare e devo effettuare un bonifico di acconto. Ai fini dell’ottenimento di tali agevolazioni il bonifico deve essere effettuato tramite  “bonifico parlante” o basta un semplice bonifico considerato che sia il preliminare che il successivo rogito vengono registrati all’agenzia delle Entrate? Nel momento della dichiarazione 730 che documentazione dovrò fornire per poter effettuare il recupero di tali importi?
D. B. - Varese

Nel caso descritto, per poter beneficiare della detrazione fiscale prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Dpr 917/1986 per l’acquisto di un immobile di nuova costruzione da impresa di costruzioni, non è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico "parlante". È sufficiente un normale bonifico bancario o postale, in quanto sia il preliminare di vendita che il successivo rogito notarile verranno registrati presso l’agenzia delle Entrate (vedi circolare 17/E del 2023, pagina 54).

Per poter...