Acconto con bonifico semplice per l’acquisto da impresa di un immobile nuovo
Si potrà beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
Nel caso descritto, per poter beneficiare della detrazione fiscale prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Dpr 917/1986 per l’acquisto di un immobile di nuova costruzione da impresa di costruzioni, non è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico "parlante". È sufficiente un normale bonifico bancario o postale, in quanto sia il preliminare di vendita che il successivo rogito notarile verranno registrati presso l’agenzia delle Entrate (vedi circolare 17/E del 2023, pagina 54).
Per poter...





