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Superbonus, così il calcolo della plusvalenza in caso di cessione dell’immobile

Le spese ammesse alla detrazione del 110% non potranno essere utilizzate nella quantificazione in quanto fruite fiscalmente mediante la procedura dello sconto in fattura

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Un immobile, costituito da 39 singole unità, è stato oggetto di ristrutturazione edilizia con intervento di demoricostruzione senza variazione di volumetria e sagoma se non per i lavori di adeguamento sismico ed energetico. I condomini hanno usufruito del superbonus 110% (simabonus ed ecobonus), con sconto in fattura per le spese sostenute dall’anno 2021 all’anno 2023. I lavori si sono conclusi nell’anno 2024. Un condomino intende oggi cedere l’immoble di sua proprietà. Dato per scontato che andranno versate imposte sulla plusvalenza da realizzo, si chiede se per il calcolo potrà essere considerato il costo iniziale di acquisto dell’appartamento prima della demolizione (più spese incrementative non agevolate) o se la plusvalenza vada calcolata sull’intero prezzo di cessione, come se si trattasse di un immobile di nuova costruzione.
F. B. - Pescara

La cessione di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi agevolati in base al cosiddetto superbonus 110%, comporta il realizzo di una plusvalenza, determinata in base a nuovi criteri temporali e di valorizzazione del costo del bene all’atto della sua vendita (articoli 67, comma b-bis e 68, comma 1 del Tuir).

Nello specifico, le spese ammesse alla detrazione del 110%, in quanto fruite fiscalmente mediante la procedura dello sconto in fattura, non potranno essere utilizzate nella quantificazione...