Il concordato esclude l’omesso versamento
Non c’è reato di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute se in precedenza vi è stata l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. A evidenziarlo è la circolare 16/E/2018 che ha preso atto del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità.
L’omesso pagamento dell’Iva dovuta in dichiarazione entro il termine dell’acconto dell’anno successivo (normalmente il 27 dicembre) per importi superiori a 250mila euro e delle ritenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, per valori superiori a 150mila euro, comporta la commissione del reato di omesso versamento punito, in entrambe le ipotesi, con la reclusione da sei mesi a due anni. Un caso abbastanza controverso concerne gli omessi o tardivi pagamenti conseguenti a procedure di concordato preventivo ovvero accordi di ristrutturazione previsti dalla legge fallimentare. In particolare, in queste ipotesi era dibattuta la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo, atteso che l’ammissione a tali procedure non consente al contribuente di disporre delle somme e quindi versare le imposte dovute.
La Suprema corte negli anni ha assunto al riguardo posizioni differenti. Secondo un orientamento maggioritario, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non escludeva il reato. La tesi minoritaria, invece, riteneva insussistente il delitto nel caso in cui il debitore fosse stato ammesso alla procedura in epoca anteriore alla scadenza del termine per il versamento. Entrambi gli orientamenti si basavano sul presupposto dell’infalcidiabilità dell’Iva: trattandosi di tributo comunitario, doveva essere versato interamente senza alcuna possibile riduzione. Successivamente, la Corte di giustizia Ue (sentenza causa C-546/14) ha affermato la falcidiabilità dell’Iva nell’ambito di un concordato preventivo non accompagnato da una domanda di transazione fiscale.
La legge 232/2016 ha introdotto la possibilità di abbattere, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all’Iva e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione. In tale contesto, la Cassazione (sentenza 52542/2017) ha ritenuto superato l’orientamento maggioritario che considerava irrilevante il concordato rispetto alla consumazione del reato. Venendo, infatti, meno l’obbligo dell’integrale pagamento dell’Iva, qualora l’omesso versamento si verifichi successivamente all’ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, il reato non sussiste. Secondo i giudici di legittimità una volta ammesso alla procedura di concordato preventivo, sono insussistenti gli elementi sia soggettivo, che anima la condotta dell’agente, sia oggettivo, costituito dal venire meno dell’obbligo di versamento al di fuori della procedura concorsuale.