Il costo ammortizzato pesa gli acquisti a rate
Il criterio di valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato sta mettendo alla prova le imprese che adottano i principi contabili nazionali (con l’eccezione delle micro imprese), sia per le difficoltà applicative che per le significative ricadute fiscali.
Problemi già trattati sono la diversa rilevazione dei costi di transazione (si veda Il Sole 24 Ore del 23 gennaio) o dei finanziamenti infragruppo (Il Sole 24 Ore del 6 marzo scorso). Ma un aspetto cruciale è anche quello dell’importo a cui rilevare contabilmente – e considerare fiscalmente – una cessione o un acquisto di beni con regolazione finanziaria oltre i 12 mesi. Tipico il caso delle immobilizzazioni materiali.
In una simile operazione, alla transazione commerciale si affianca un finanziamento da parte del fornitore, ed è proprio questo aspetto finanziario che i nuovi principi contabili tendono a far emergere, ogni qual volta l’interesse sulla dilazione sia assente o, comunque, il tasso applicato sia differente da quello di mercato.
Vedi il grafico con la simulazione
Peraltro, lo scorporo degli interessi impliciti nel caso di crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, non fruttiferi di interessi o con interessi irragionevolmente bassi, era già previsto dai precedenti principi contabili, ma tali precetti sono stati significativamente rivisti dal 2016. Come si legge nel nuovo principio Oic 15, tali interessi «sono ora compresi, sotto diversi presupposti e con diverse modalità applicative, nella nuova metodologia di calcolo del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione».
Secondo il paragrafo 33 del principio contabile Oic 16, «nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19 “Debiti”». Nello stesso documento, tra le disposizioni di prima applicazione, è previsto che:
- qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, le regole ora viste devono essere applicate retroattivamente;
- nell’assai più comune caso contrario, le nuove regole si applicano prospetticamente, vale a dire sulle operazioni poste in essere dall’esercizio 2016 in poi.
Analoghe considerazioni si ritrovano nel principio contabile Oic 24 sulle immobilizzazioni immateriali e nel principio Oic 13 sulle rimanenze.
Le “regole di ingaggio” sono anch’esse comuni, e si ritrovano al paragrafo 52 del principio contabile Oic 19. In particolare:
- i debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi (o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato) e i relativi costi si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato;
- la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
Per il fornitore, il riferimento è il paragrafo 41 del principio contabile Oic 15, che prevede, specularmente, che i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi (o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato), e i relativi ricavi si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. Mentre la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito e il valore a termine è rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
Superate le difficoltà contabili, nasce il problema fiscale, che consiste nel comprendere correttamente l’impatto del nuovo principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir sulle mutate grandezze contabili, tra cui il costo del cespite da ammortizzare, l’importo del credito da considerare ai fini della svalutazione forfettaria o della perdita puntuale e così via.
Vedi il grafico con la simulazione