Il passaggio dai principi Ias crea una riserva indisponibile
La legge 41/2019, che si occupa delle misure derivanti dalla Brexit, conferma il contenuto del Dl 22/2019 con riferimento agli interventi in materia di principi contabili internazionali Ias/Ifrs. In particolare, l’articolo 19-quater interviene sul Dlgs 38/2005 relativo all’esercizio delle opzioni previste dal regolamento 1606/02 in materia di principi contabili internazionali.
La novità più rilevante è costituita dal nuovo articolo 7-bis che disciplina gli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale: tale passaggio è consentito, alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall’articolo 2-bis del Dlgs 38/2005.
In sostanza, i principali destinatari della disposizione sono le banche di credito cooperativo. È previsto che il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale, se positivo, è iscritto in una riserva indisponibile. La riserva si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. Inoltre, la riserva è indisponibile anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del Codice civile. Può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale: tuttavia, in questo caso, deve essere reintegrata accantonando utili degli esercizi successivi.
Queste disposizioni si applicano al bilancio d’esercizio e consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, in sostanza dall’esercizio 2019: la decorrenza pare prendere atto che nel 2018 nessuna impresa, già Ias, è passata alle norme interne; inoltre dall’attuazione delle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Pertanto, con un’integrazione rispetto al decreto, è prevista l’applicazione dell’articolo 15, comma 1, del Dl 185/2008: questo dovrebbe significare che continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni temporali risultanti dal bilancio 2018.
Inoltre, la norma interviene sull’articolo 6 del Dlgs 38/2005, relativo alla distribuzione di utili e riserve, con alcune precisazioni riferite, in particolare, alle riserve di patrimonio netto costituite a seguito delle valutazioni di attività e passività rilevate nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva. Altre modifiche e integrazioni sono apportate all’articolo 7 del Dlgs 38/2005 con citazione sempre del prospetto della redditività complessiva.
Infine, l’articolo 19-quinquies modifica l’articolo 20-quater del Dl 119/2018 che consente alle imprese Oic adopter di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Sembrerebbe confermata, per le imprese che sono passate dagli Ias/Ifrs alle norme nazionali, la previsione, già dettata per le imprese di assicurazione, che impone di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale. Se gli utili sono inferiori a tale differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. La possibilità di non svalutare i titoli, consentita nell’esercizio 2018, può essere prorogata, con decreto del Mef, agli esercizi successivi.