Il regime di cassa «riapre» il passaggio al forfettario
Le opzioni eseguite da un contribuente che esce dal suo regime naturale per aderire a un altro regime contabile hanno sempre un vincolo triennale di applicazione del regime scelto o è possibile, in qualche modo, tornare sui propri passi e quindi riapplicare il regime naturale?
La risposta a questa domanda ruota attorno alla interpretazione di un passaggio dell’articolo 1 del Dpr 442/1997, ed è diventata di rilevante attualità ora che per gli imprenditori il regime semplificato fa riferimento al criterio di cassa e non più a quello di competenza.
La vicenda che spesso causa dubbi agli operatori è la seguente: un contribuente iniziando l’attività, poniamo nel 2015, sarebbe stato un soggetto forfettario, ma in sede di apertura dell’attività ha optato per uscire dal regime naturale (forfettario) aderendo a quello semplificato a determinazione del reddito ordinaria.
Questa scelta può essere ora modificata? I vantaggi del ritorno al regime forfettario, infatti, potrebbero risiedere nei minori costi amministrativi (gestione meno complessa) e nel fatto che alcuni elementi positivi di reddito, come le plusvalenze, sono tassabili nel regime semplificato ma non nel forfettario.
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Si deve tenere conto, innanzitutto, della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 70 della legge 190/2014, in base al quale i contribuenti che applicano il regime forfettario possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Chi esce, quindi, dal naturale regime forfettario, deve tener conto che per tre anni non può abbandonare il regime optato, cioè quello semplificato.
L’impatto del Dpr 442/1997
Lo scenario appena descritto, tuttavia, ammette una deroga che nel passato è stata accettata in varie occasioni dall’agenzia delle Entrate, in forza della disposizione dell’articolo 1 del Dpr 442/1997, secondo la quale «è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative».
Questa ultima norma ha consentito di superare il vincolo triennale, ad esempio nell’ipotesi di contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario non volendo applicare quello forfettario. Alla luce delle modifiche dettate per i forfettari dalla legge 208/15, questi contribuenti hanno potuto revocare l’opzione triennale e rientrare nel forfait, come del resto ha chiaramente affermato la circolare 10/E/2016, (paragrafo 3.1.1). Stessa sorte per il passaggio dal regime di vantaggio a quello forfettario.
La norma in questione è sempre stata applicata, però, nell’ipotesi in cui i cambiamenti normativi emanati avessero interessato il regime abbandonato, non quello di approdo. Ora la questione sollevata in partenza si pone proprio perché non è il regime forfettario che è cambiato, ma quello oggetto di opzione, cioè quello semplificato a determinazione ordinaria del reddito ex articolo 66 del Tuir.
A parere di chi scrive, tuttavia, non sembra che possano sussistere impedimenti insormontabili per applicare lo stesso concetto anche nell’ipotesi di cambiamenti rilevanti nel regime di approdo. L’articolo 1 del Dpr 442/1997 permette il superamento del vincolo triennale quando si manifestano «nuove disposizioni normative», senza specificare se queste debbano interessare il regime “abbandonato” o quello optato. È innegabile che il regime optato (semplificato ex articolo 66 del Tuir) abbia subito rilevanti modifiche normative, passando da una determinazione del reddito improntata al criterio di competenza, a una determinazione del reddito improntata al criterio di cassa, con evidenti riflessi sul quantumda sottoporre a tassazione.
Queste considerazioni inducono a ritenere che sia possibile revocare l’opzione triennale per un imprenditore semplificato, per rientrare nel regime forfettario, qualora, ovviamente, questo sia il suo regime naturale.
Il cambio per i professionisti
Altra questione è valutare se la stessa revoca possa essere adottata da professionisti che hanno abbandonato il regime forfettario per applicare quello a determinazione ordinaria del reddito.
Per costoro non ci sono nel 2017 modifiche significative del regime di approdo e l’unica argomentazione che potrebbe legittimare il ritorno al forfait è verificare se quest’ultimo abbia subito modifiche normative. L’unica modifica è il fatto che a certe condizioni (si attende un decreto del Mef) saranno possibili cessioni all’esportazione. Ma questa variazione appare esigua per giustificare l’abbandono del regime optato, come del resto ha sottolineato anche la circolare 10/E/2016 che ha parlato di «significative» modifiche normative.
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