Imposte

Il regime Pex si applica anche alle partecipazioni con valore negativo

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di Giacomo Albano

La «dote» ricevuta dal venditore a fronte dell’acquisto di una partecipazione in perdita può assimilarsi, ai fini fiscali, ad un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce. Pertanto la stessa concorrerà alla formazione del reddito imponibile solo al momento del successivo realizzo della partecipazione, ai sensi dell’articolo 87 del Tuir.

Il chiarimento arriva dalla risposta all’interpello 39/2018, pubblicata ieri ( clicca qui per consultarla ), con cui le Entrate hanno analizzato i riflessi fiscali di un’operazione di cessione di partecipazioni con la cosiddetta dote, ovvero di un’ipotesi in cui oggetto di cessione è una partecipazione con valore economico negativo, a fronte della quale è il venditore a riconoscere un determinato importo all’acquirente (per coprire le perdite future) e non viceversa.

Nello specifico, la società istante aveva acquistato nel 2015 una partecipazione in una società valutata negativamente per 1,3 milioni di euro. L’acquisto era avvenuto al corrispettivo simbolico di 1 euro, ma l’acquirente aveva ricevuto contestualmente dal venditore un’indennità di 1,3 milioni di euro (la «dote») a fronte della copertura delle probabili perdite future della partecipata.

Contabilmente, l’acquirente aveva rilevato l’importo riconosciuta dal venditore nel passivo dello stato patrimoniale, imputandolo ad un «fondo rischi su partecipazioni».

Il venditore aveva ritenuto indeducibile ai fini fiscali l’importo erogato, assimilandolo ad una minusvalenza su partecipazioni in regime Pex.

Successivamente, la società acquisita aveva registrato un miglioramento nei propri risultati, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Nel 2017, pertanto, il soggetto acquirente ha potuto vendere la partecipazione ad un terzo ad un valore sempre pari ad 1 euro, ma senza dover garantire alcuna dote al nuovo acquirente.

Ciò ha comportato il rilascio a conto economico del fondo rischi per la parte ancora esistente all’atto del trasferimento (una parte del fondo era infatti stata utilizzata nel periodo di possesso per la copertura delle perdite della partecipata).

L’Agenzia, accogliendo la tesi dell’istante, ha confermato che l’intero ammontare della dote, in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo. Pertanto, all’atto del trasferimento della partecipazione, il rilascio a conto economico del fondo - sia per la quota parte rilasciata contestualmente alla cessione, sia per la quota rilasciata in precedenza a copertura delle perdite - può essere assimilato ad una plusvalenza su partecipazioni, beneficiando del regime Pex (sussistendone i presupposti).

Specularmente, in capo al soggetto che eroga la dote, la stessa configura una minusvalenza su partecipazioni, quindi indeducibile sussistendo i requisiti Pex.

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