Il regime speciale Iva evita l’obbligo di fattura per le Asd
Nessun obbligo di fatturazione elettronica né di registrazione dei contratti di sponsorizzazione o pubblicità in capo ad associazioni e società sportive dilettantistiche e quindi dei soggetti senza scopo di lucro che hanno optato per il regime speciale Iva alla legge 398/1991: con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, è stata infatti abrogata la precedente disposizione introdotta con il Dl 119/2018 che imponeva in questi casi in capo ai cessionari l’obbligo di emissione e trasmissione di e-fattura. È quanto emerge dalla circolare 8/E/2019.
È invece in vigore l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti passivi senza scopo di lucro, che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale Iva, quando nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Nel caso invece in cui, nel periodo d’imposta precedente, i proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali hanno superato tale soglia, tali soggetti devono assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.