Il rifiuto alla chiusura è impugnabile
Tra gli effetti della definizione delle liti pendenti vi è anche l’estinzione del processo. Ma, potrebbe accadere che il contribuente che abbia aderito alla definizione delle liti possa essere, comunque, raggiunto da un provvedimento di diniego da parte dell’agenzia delle Entrate, con la conseguenza che, in tal caso, potrebbe non realizzarsi alcuna estinzione.
Il provvedimento di diniego, infatti, per legge dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018 qualora l’Ufficio ritenesse che il pagamento delle somme dovute sia carente o che la presentazione della istanza sia avvenuta fuori termine (ossia vale a dire oltre il 2 ottobre 2017, anche ove non vi siano importi da versare) o, ancora, che la lite non sia definibile. Sul punto, infatti, occorre ricordare che la definizione riguarda solo le liti “attribuite” alla giurisdizione tributaria, quindi, ancorché la controparte sia l’agenzia delle Entrate, le eventuali controversie, ad esempio, su atti sanzionatori emessi dalla stessa Agenzia non sono definibili se inerenti a materia extrafiscale. Esulano, pertanto, dalla giurisdizione tributaria e, di conseguenza, dalla definizione delle liti le sanzioni relative al lavoro nero (articolo 3, comma 3 del Dl 12/2002) e quelle concernenti il conferimento di incarichi, da parte di soggetti privati, a dipendenti pubblici senza l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (articolo 53 del Dlgs 165/2001).
Tuttavia, l’eventuale provvedimento di diniego potrà essere autonomamente impugnato entro sessanta giorni dinanzi alla Commissione tributaria presso cui pende la lite.
In tal caso, occorrerà, comunque, prestare attenzione nella redazione del ricorso, essendo opportuno chiedere non solo, in via principale, l’ammissione alla definizione, ma anche, in subordine, l’immediata restituzione delle somme già pagate, unitamente al riconoscimento degli interessi maturati e maturandi.
Qualora l’Ufficio non dovesse opporre alcun diniego, il processo si estinguerà per cessazione della materia del contendere a spese compensate o a carico della parte che le ha anticipate (articolo 46 del Dlgs 546/1992).
Di conseguenza, qualora la lite per cui si è chiesta la definizione fosse pendente in primo grado, si avrà la chiusura della vertenza e l’impossibilità di riproporre l’azione avverso l’atto impositivo originariamente impugnato. Nel caso di lite pendente in secondo grado, invece, si avrà il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Pertanto, dopo il 31 luglio 2018, in assenza di esplicito diniego alla definizione delle liti pendenti potrebbe essere opportuno attivarsi per ottenere il celere pronunciamento della sentenza di estinzione da parte del giudice dinanzi al quale risulta pendente la lite.
Tuttavia, l’estinzione del contenzioso tributario si realizzerà automaticamente, senza la necessità che sia emanato un provvedimento giudiziale a tal fine, anche nel caso in cui il contribuente, non si attivi per il pronunciamento, ma solo dopo lo spirare dei sei mesi di sospensione avvenuta a seguito della definizione della lite pendente.