Nell’effettuare l’analisi dei prezzi di trasferimento mediante il metodo del margine netto della transazione (Tnmm), incombe sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, anche con presunzioni (purché idonee) che il prezzo praticato nelle transazioni commerciali tra la ricorrente e le altre società infragruppo sia inferiore a quello «normale». A tal fine la scelta dei «comparabili» è decisiva, come dimostra la sentenza 454/1/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo...

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